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Legge regionale 6 settembre 1993, n. 67

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 15 settembre 1993

Art. 11
- Servizio taxi: sanzione per inosservanza dell’obbligo di prestazione del servizio
1. L’esercente del servizio di taxi che rifiuti la prestazione del servizio nell’area a cui la licenza si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 129,12 a euro 774,72 (15)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 44.

.
2. Qualora l’autore dell’illecito sia sostituto alla guida o collaboratore familiare secondo quanto previsto all’Sito esternoart. 10 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 , l’accertamento dell’illecito è contestato, ai sensi dell’Sito esternoart. 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689 , anche al titolare della licenza come obbligato in solido al pagamento della sanzione.
3. Alla applicazione della sanzione di cui al precedente comma 1, si procede ai sensi Sito esternodella legge 24 novembre 1981 n. 689 .
4. Ai sensi, per gli effetti e con i poteri previsti all’art. 1 della sovracitata Sito esternolegge 689/81 e ferme restando le funzioni spettanti agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, l’accertamento e la contestazione delle violazioni compete agli organi di polizia municipale nei limiti della propria circoscrizione territoriale.
5. Competente alla erogazione delle sanzioni amministrative stabilite è il comune nel cui territorio l’infrazione è stata commessa.
6. I proventi relativi alle sanzioni amministrative di cui al precedente comma 1, spettano al comune.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18 , art. 1.

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Comma così sostituito conl.r. 8 febbraio 1994, n. 1 , art. 3.

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Lettera aggiunta con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 8 febbraio 1994, n. 18 , art. 4.

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V. anche l.r. 10 aprile 1997, n. 27 , recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".

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Comma così sostituito con l.r. 15 maggio 1997, n. 34 , art. unico.

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Articolo abrogato con l.r. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 59.

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Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 59, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.

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Parole prima sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 60, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 62.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 74.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 42.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 45.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 42.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.