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Legge regionale 11 agosto 1993, n. 54

Istituzione dell’Albo Regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti criteri e procedure per l’iscrizione.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima del 20 agosto 1993

Art. 1
- Istituzione dell’albo regionale degli enti ausiliari
1. La presente legge, ai sensi dell’Sito esternoart. 116 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 , istituisce l’albo regionale degli enti ausiliari che gestiscono nel territorio regionale, senza fini di lucro, una o più sedi operative per la realizzazione di un programma terapeutico-riabilitativo, finalizzato al reinserimento sociale di soggetti tossicodipendenti.
2. La sede operativa è l’insieme organizzato del personale, dei beni e delle attrezzature per lo svolgimento di una o più fasi del programma terapeutico-riabilitativo.
3. L’iscrizione all’albo avviene per ciascuna sede operativa di cui si avvale l’Ente.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 1.

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Articolo così sostituito con L.R. 19 aprile 1994, n. 32 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.