Legge regionale 19 luglio 1993, n. 43
Abrogazione dell’art. 3 e del 2° comma dell’art. 7 L.R. 23-4-1988 n. 29 riguardante le Commissioni Provinciali per l’artigianato(1)
Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 28 luglio 1993
- VOCI
- Artigianato
Note del Redattore:
Abrogata dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 7 ottobre 2009, n. 55/R , in base alle disposizioni dell'art. 28 della l.r. 22 ottobre 2008, n. 53 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.