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Legge regionale 23 giugno 1993, n. 40

Disciplina degli organi sanitari collegiali.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima del 1 luglio 1993

Art. 9
- Commissione per l’abilitazione all’impiego di gas tossici
1. Nella commissione esaminatrice degli aspiranti al certificato di idoneità per la patente di abilitazione alla esecuzione delle operazioni relative all’impiego di gas tossici di cui all’art. 32 del R.D. 147/1927, il medico provinciale e il capo della sezione chimica del laboratorio provinciale o comunale di vigilanza igienica sono sostituiti rispettivamente dal responsabile della unità operativa di igiene pubblica e del territorio e da un chimico dell’unità sanitaria locale cui appartiene il comune capoluogo di provincia.
2. Nell’ambito della provincia di Firenze i tecnici suddetti sono sostituiti rispettivamente dal responsabile della unità operativa di igiene pubblica e del territorio e da un chimico di una delle unità sanitarie locali del Comune di Firenze, designati dal Sindaco.
3. Fino a diverse determinazioni del Consiglio regionale, la commissione costituita nella provincia di Firenze secondo i criteri di cui al comma 2 opera quale unico organismo nell’ambito di tutto il territorio regionale, con sede e segreteria presso la unità sanitaria locale da cui dipende il responsabile della unità operativa di igiene pubblica e del territorio designato dal Sindaco.
4. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme decisione della Giunta regionale.

Note del Redattore:

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Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 , art 144.

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Comma abrogato con l.r. 5 novembre 2009, n. 62 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 5 novembre 2009, n. 62 , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.