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Legge regionale 23 giugno 1993, n. 40

Disciplina degli organi sanitari collegiali.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima del 1 luglio 1993

Art. 8
- Commissione tecnica provinciale per i gas tossici
1. Nella commissione tecnica provinciale per i gas tossici di cui all’art. 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, il medico provinciale e l’esperto in chimica del soppresso consiglio provinciale di sanità sono sostituiti rispettivamente dal responsabile della unità operativa di igiene pubblica e del territorio e da un chimico dell’unità sanitaria locale cui appartiene il Comune capoluogo di provincia. La Commissione opera presso la predetta unità sanitaria locale che ne assicura le funzioni di segreteria.
2. Nell’ambito della provincia di Firenze i tecnici suddetti sono sostituiti rispettivamente dal responsabile della unità operativa di igiene pubblica e del territorio e da un chimico di una delle unità sanitarie locali del Comune di Firenze, nominati dal Sindaco.

Note del Redattore:

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Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 , art 144.

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Comma abrogato con l.r. 5 novembre 2009, n. 62 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 5 novembre 2009, n. 62 , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.