Legge regionale 23 giugno 1993, n. 40
Disciplina degli organi sanitari collegiali.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima del 1 luglio 1993
Art. 8
- Commissione tecnica provinciale per i gas tossici
1. Nella commissione tecnica provinciale per i gas tossici di cui all’art. 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, il medico provinciale e l’esperto in chimica del soppresso consiglio provinciale di sanità sono sostituiti rispettivamente dal responsabile della unità operativa di igiene pubblica e del territorio e da un chimico dell’unità sanitaria locale cui appartiene il Comune capoluogo di provincia. La Commissione opera presso la predetta unità sanitaria locale che ne assicura le funzioni di segreteria.
2. Nell’ambito della provincia di Firenze i tecnici suddetti sono sostituiti rispettivamente dal responsabile della unità operativa di igiene pubblica e del territorio e da un chimico di una delle unità sanitarie locali del Comune di Firenze, nominati dal Sindaco.
Note del Redattore:
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