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Legge regionale 26 aprile 1993, n. 28

Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato. (28)

La presente legge è abrogata a decorrere dal 23 novembre 2021, vedi l.r. 22 luglio 2020, n. 65, art. 21 e decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021”.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 5 maggio 1993

Art. 7
1. È istituita la Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato.
2. Il Consiglio e la Giunta regionale chiedono alla Consulta delle organizzazioni di volontariato il parere sulle proposte di legge e sui programmi concernenti i settori in cui operano le organizzazioni stesse, da esprimersi non oltre venti giorni dalla richiesta. La Consulta può avanzare proposte al Consiglio e alla Giunta regionale al fine dell’adozione di tali provvedimenti.
3. Il Consiglio e la Giunta regionale possono richiedere alla Consulta, ai fini dell’espressione del parere di cui al comma 2, di sentire gli organismi di partecipazione e di coordinamento delle organizzazioni di volontariato previsti dagli statuti comunali . (19)

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 21, art. 4.

4. La Consulta delle organizzazioni di volontariato è così composta:
a) due membri, uno effettivo ed uno supplente, designati da ciascuna delle associazioni o federazioni rappresentative iscritte nella sezione del registro regionale di cui all’ art. 4 , comma 8;
b) due membri, uno effettivo ed uno supplente, designati dalle consulte del volontariato dei comuni capoluogo di provincia (19)

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 21, art. 4.

e scelte tra rappresentanti di organizzazioni non aderenti ad associazioni o federazioni regionali di cui all’ art. 4 , comma 8, purché iscritte al registro regionale, con le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.
5. I membri supplenti partecipano alle riunioni della Consulta senza diritto di voto; in caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti.
6. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.
7. La Consulta elegge nel proprio seno, a maggioranza degli aventi diritto al voto, il Presidente che ne convoca e presiede le sedute.
8. Il Presidente è coadiuvato da tre membri, nominati dalla Consulta con voto limitato a due, con i quali forma l’Ufficio di presidenza. L’Ufficio di presidenza predispone l’ordine del giorno delle sedute e nomina i relatori sugli affari posti in discussione. In caso di votazioni all’interno di tale ufficio, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.
9. La Consulta si riunisce quando è attivata ai sensi del comma 2, ovvero almeno ogni tre mesi in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, qualora ne facciano richiesta un terzo dei componenti o l’Ufficio di presidenza, a decisione unanime.
10. Ai componenti della Consulta è corrisposto il rimborso spese in conformità alla disciplina vigente per i dirigenti regionali. (20)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 21, art. 4.

11. I compiti di segreteria della Consulta ed il raccordo con il centro direzionale e gli uffici del Consiglio regionale sono assicurati dalla competente articolazione organizzativa regionale.
12. La Consulta adotta con il voto della maggioranza degli aventi diritto al voto stesso, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.
13. La Giunta regionale individua locali idonei per lo svolgimento delle attività della consulta.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con L.R. 15 aprile 1996, n. 29 , art. 4.

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Note soppresse

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 21 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 21 , art. 4.

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Note soppresse.

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La presente legge è abrogata a decorrere dal 23 novembre 2021, vedi l.r. 22 luglio 2020, n. 65, art. 21 e decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021”.

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La presente legge è abrogata a decorrere dal 23 novembre 2021, vedi l.r. 22 luglio 2020, n. 65, art. 21 e decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021. Le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi sino alla data di insediamento della Consulta di cui all’articolo 6 della l.r. 22 luglio 2020, n. 65 , ai sensi degli articoli 20, comma 1 , e 21, comma 2 della l.r. 22 luglio 2020, n. 65 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.