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Legge regionale 26 aprile 1993, n. 28

Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato. (28)

La presente legge è abrogata a decorrere dal 23 novembre 2021, vedi l.r. 22 luglio 2020, n. 65, art. 21 e decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021”.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 5 maggio 1993


Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con L.R. 15 aprile 1996, n. 29 , art. 4.

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Note soppresse

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 21 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 21 , art. 4.

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Note soppresse.

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La presente legge è abrogata a decorrere dal 23 novembre 2021, vedi l.r. 22 luglio 2020, n. 65, art. 21 e decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021”.

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La presente legge è abrogata a decorrere dal 23 novembre 2021, vedi l.r. 22 luglio 2020, n. 65, art. 21 e decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021. Le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi sino alla data di insediamento della Consulta di cui all’articolo 6 della l.r. 22 luglio 2020, n. 65 , ai sensi degli articoli 20, comma 1 , e 21, comma 2 della l.r. 22 luglio 2020, n. 65 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.