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Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991

Titolo 2
- TRASPORTO PUBBLICO
Art. 6
- Caratteristiche dei veicoli destinati al trasporto pubblico(10)

Articolo così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.7.

1. Il materiale rotabile per trasporto pubblico deve rispondere ai requisiti previsti dal Decreto ministro dei trasporti 18 luglio 1981 e dal Sito esternoDPR 503/96 .
2. I veicoli che vengono immessi in servizio devono essere conformi alle norme relative all’accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche contenute nella proposta di direttiva del Parlamento europeo pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 20/01/98, come previsto dalla Sito esternolegge 18 giugno 1998, n. 194 (Interventi nel settore dei trasporti).
Art. 7
- Programma di adeguamento del trasporto pubblico (11)

Articolo così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.8.

1. Le Aziende e gli Enti preposti alla gestione del trasporto pubblico su ferro, su gomma, su fune nonché di navigazione di ambito regionale, nel rispetto di quanto previsto dal Sito esternoDPR 503/96 , predispongono programmi specifici per l’adeguamento del proprio materiale rotabile e delle proprie strutture ed impianti fissi.
Tali programmi fissano scadenze temporali per la loro attuazione ed indicano le modalità di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti e in conformità alle indicazioni del Programma regionale e provinciale dei servizi e alle indicazioni di pianificazione dei trasporti a livello comunale.
2. I programmi di investimento nel settore del trasporto pubblico locale autorizzato si conformano a quanto previsto al comma 1 e all’art. 6.
3. È fatto comunque obbligo alle Aziende ed Enti di cui ai comma 1 e 2 di adeguare il parco veicoli assicurando una quota non inferiore del 20% di mezzi opportunamente attrezzati per il trasporto di invalidi entro il 31.12.2002: il superamento della soglia minima costituisce elemento di priorità nell’assegnazione dei finanziamenti regionali.
4. I programmi e piani comunali per l’abbattimento delle barriere architettoniche sono preventivamente coordinati con i piani urbani del traffico di cui all’Sito esternoart. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 secondo quanto previsto dall’ art. 9 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 .
5. Al fine di garantire la mobilità delle persone con handicap i Comuni con più di 80.000 abitanti o comunque i Comuni che ricadono in un’area metropolitana devono prevedere, entro il 31.12.2001, l’approvazione di progetti specifici di mobilità che assicurino un miglioramento della qualità della stessa.
A tal fine devono essere previste:
a) dotazione minima del 5% di Taxi con ingresso diretto e stazionamento autonomo;
b) tariffe differenziate per le persone con handicap;
c) convenzioni con le associazioni di volontariato per la realizzazione di servizi personalizzati;
d) realizzazione di linee pilota dove siano utilizzati esclusivamente mezzi privi di barriere architettoniche e dove le principali fermate siano realizzate senza barriere architettoniche. Tali linee devono essere individuate preferibilmente tra quelle che collegano sedi di ospedali, uffici pubblici, impianti sportivi e ricreativi.
Art. 8
- Acquisto dei veicoli e incentivazione per lo studio e la produzione degli stessi
1. La Giunta regionale all’atto di deliberare i provvedimenti per l’acquisto del materiale rotabile destinato al miglioramento del sistema di trasporto pubblico, privilegia i veicoli che presentano le caratteristiche rispondenti ai requisiti della presente legge e alle sue successive disposizioni attuative.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.1.

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Comma aggiunto con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.1.

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Lettera così sostituita con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.2.

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Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.4.

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Articolo inserito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.5.

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Comma inserito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6.

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Comma prima sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6, ed ora così sostituito con L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 151.

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Articolo così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.7.

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Articolo così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.8.

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Comma abrogato con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.9.

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Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.10.

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Comma aggiunto con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.1.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.2.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.2.

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Titolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.3.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.3.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.5.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 novembre 2004, n. 65 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 152.

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Comma prima inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 153, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 44.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 154, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 45.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.