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Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991

INDICE

chudere cartella Titolo 1 - - DISPOSIZIONI GENERALI E TIPOLOGIE D’INTERVENTO
Art. 1 - Finalità, obiettivi, contenuti
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Norme tecniche
Art. 4 - Competenze della Regione
Art. 4 bis - Progetti sperimentali
Art. 4 ter - Osservatorio della mobilità e accessibilità
Art. 4 quater - Formazione
Art 5 - Competenze dei Comuni
chudere cartella Titolo I bis- PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DIRETTI A FAVORIRE L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI DOVE SONO RESIDENTI PERSONE DISABILI
Art. 5 bis - Esercizio delle funzioni di concessione dei contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili
Art. 5 ter - Interventi ammessi al contributo
Art. 5 quater - Regolamento regionale relativo alle domande di contributo
chudere cartella Titolo 2 - - TRASPORTO PUBBLICO
Art. 6 - Caratteristiche dei veicoli destinati al trasporto pubblico
Art. 7 - Programma di adeguamento del trasporto pubblico
Art. 8 - Acquisto dei veicoli e incentivazione per lo studio e la produzione degli stessi
chudere cartella Titolo 3 - - DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE, SANZIONATORIE E FINANZIARIE
Art. 9 - Programmi comunali di intervento
Art. 10 - Sanzioni
Art. 10 bis - Norma transitoria relativa ai procedimenti pendenti ai sensi della l. 13/1989
Art. 10 ter - Norma transitoria relativa ai procedimenti di cui al titolo I bis
Art. 11 - Norma finanziaria

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.1.

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Comma aggiunto con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.1.

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Lettera così sostituita con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.2.

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Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.4.

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Articolo inserito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.5.

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Comma inserito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6.

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Comma prima sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6, ed ora così sostituito con L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 151.

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Articolo così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.7.

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Articolo così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.8.

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Comma abrogato con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.9.

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Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.10.

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Comma aggiunto con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.1.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.2.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.2.

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Titolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.3.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.3.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.5.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 novembre 2004, n. 65 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 152.

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Comma prima inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 153, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 44.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 154, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 45.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.