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Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991

Titolo I bis
- PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DIRETTI A FAVORIRE L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI DOVE SONO RESIDENTI PERSONE DISABILI(19)

Titolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.3.

Art. 5 bis
- Esercizio delle funzioni di concessione dei contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili (20)

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.3.

1. Alla concessione dei contributi di cui all' articolo 4 , comma 2 provvedono i comuni, secondo le disposizioni del presente titolo.
2. I comuni possono associarsi per l'esercizio della funzione di concessione dei contributi di cui all' articolo 4 , comma 2.
3. I comuni che si associano ai sensi del comma 2, nell'atto associativo disciplinano, tra l'altro, il procedimento diretto alla concessione dei contributi, in attuazione del regolamento di cui all'articolo 5 quater. Per quanto non previsto dall'atto associativo, alla disciplina del procedimento provvede l'ente responsabile della gestione associata.
4. I comuni che partecipano all'associazione di cui al comma 2 sono tenuti a dare pubblicità ai procedimenti per la concessione dei contributi.
Art. 5 ter
1. Sono ammessi ai contributi previsti nel presente titolo gli interventi concernenti:
a) civili abitazioni dove abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere fisico o sensoriale o cognitivo;(23)

Lettera così sostituita con l.r. 16 novembre 2004, n. 65 , art. 1.

b) condomini di civili abitazioni dove risiedono i soggetti di cui alla lettera a).
Art. 5 quater
1. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione della disciplina del presente titolo su tutto il territorio della Regione ed al fine di garantire a tutte le persone disabili parità di trattamento nella concessione dei contributi concernenti le civili abitazioni di cui all' articolo 5 ter , con regolamento, da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati:
a) criteri e modalità di assegnazione dei contributi in relazione:
1) alla gravità della disabilità accertata dando diritto di precedenza ai soggetti con invalidità totale non deambulanti;
2) alle caratteristiche degli interventi edilizi e alla tipologia delle apparecchiature e degli interventi di adeguamento che possono accedere alla richiesta di contributo;
3) al reddito del soggetto beneficiario del contributo;
b) criteri e modalità di quantificazione del contributo massimo erogabile a ciascun richiedente, in relazione
1) al costo complessivo dell'intervento;
2) al rapporto tra le richieste di contributi e le disponibilità finanziarie;
c) modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare alle stesse.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.1.

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Comma aggiunto con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.1.

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Lettera così sostituita con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.2.

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Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.4.

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Articolo inserito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.5.

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Comma inserito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6.

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Comma prima sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6, ed ora così sostituito con L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 151.

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Articolo così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.7.

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Articolo così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.8.

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Comma abrogato con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.9.

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Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.10.

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Comma aggiunto con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.1.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.2.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.2.

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Titolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.3.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.3.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.5.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 novembre 2004, n. 65 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 152.

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Comma prima inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 153, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 44.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 154, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 45.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.