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Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991

Art. 5 quater
1. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione della disciplina del presente titolo su tutto il territorio della Regione ed al fine di garantire a tutte le persone disabili parità di trattamento nella concessione dei contributi concernenti le civili abitazioni di cui all' articolo 5 ter , con regolamento, da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati:
a) criteri e modalità di assegnazione dei contributi in relazione:
1) alla gravità della disabilità accertata dando diritto di precedenza ai soggetti con invalidità totale non deambulanti;
2) alle caratteristiche degli interventi edilizi e alla tipologia delle apparecchiature e degli interventi di adeguamento che possono accedere alla richiesta di contributo;
3) al reddito del soggetto beneficiario del contributo;
b) criteri e modalità di quantificazione del contributo massimo erogabile a ciascun richiedente, in relazione
1) al costo complessivo dell'intervento;
2) al rapporto tra le richieste di contributi e le disponibilità finanziarie;
c) modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare alle stesse.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.1.

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Comma aggiunto con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.1.

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Lettera così sostituita con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.2.

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Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.4.

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Articolo inserito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.5.

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Comma inserito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6.

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Comma prima sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6, ed ora così sostituito con L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 151.

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Articolo così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.7.

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Articolo così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.8.

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Comma abrogato con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.9.

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Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.10.

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Comma aggiunto con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.1.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.2.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.2.

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Titolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.3.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.3.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.5.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 novembre 2004, n. 65 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 152.

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Comma prima inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 153, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 44.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 154, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 45.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.