Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47
Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991
Art. 4 bis
- Progetti sperimentali (7)
1. Per il perseguimento di specifici obiettivi di innovazione e sperimentazione, la Giunta Regionale promuove e cura particolari progetti che abbiano rilievo regionale e alla cui realizzazione possono partecipare enti locali e/o altri soggetti di diritto pubblico e privato.
2. A tal fine la Giunta Regionale assume le eventuali intese, convenzioni, accordi di programma con tali soggetti e con le organizzazioni rappresentative delle persone con handicap con le Aziende e gli Enti preposti alla gestione del trasporto pubblico.
3. La Regione Toscana attiva specifici accordi di programma con enti e società di gestione delle telecomunicazioni, enti e società preposti alla gestione del trasporto pubblico su gomma, ferro nonché società di gestione di strutture aeroportuali e portuali al fine di attuare specifici programmi di abbattimento delle barriere architettoniche e di ricerca di soluzioni innovative relativamente ai problemi di trasporto urbano ed extraurbano e con lo scopo di definire eventuali prototipi e soluzioni conformi relative alla sistemazione delle principali stazioni, aree di sosta, zone aeroportuali e portuali.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6, ed ora così sostituito con L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 151.
Articolo prima sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 6.
Comma prima inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 153, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 44.
Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 154, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 45.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.