Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47
Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991
Art. 3
- Norme tecniche
1. La progettazione e l’esecuzione degli ambienti e delle strutture comprese nel campo di attuazione della presente legge, quali definiti all’art. 2, devono essere conformati alle disposizioni di cui all’art. 27 della legge 118/71 ed al DPR 503/96 per gli edifici pubblici e alle prescrizioni tecniche del DM 14 giugno 1989, n. 236 emanate ai sensi del comma 2 dell’art. 1, della legge n. 13/89 e sue successive modifiche ed integrazioni per gli edifici privati, nonchè alle istruzioni tecniche emanate ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modificazioni ed alla normativa in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi.(4)
2. Le normative di cui al primo comma prevalgono sugli strumenti urbanistici e sui regolamenti edilizi comunali fino all’adeguamento degli stessi alle norme della presente legge.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6, ed ora così sostituito con L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 151.
Articolo prima sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 6.
Comma prima inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 153, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 44.
Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 154, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 45.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.