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Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991

Art. 2
- Ambito di applicazione
1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli edifici, pubblici e privati, nonché agli spazi urbani ed alle infrastrutture di trasporto pubblico destinati alla fruizione dei cittadini.
2. In particolare le norme della presente legge trovano applicazione:
a) agli edifici e locali di uso pubblico ivi compresi gli esercizi di ospitalità;
b) agli edifici di uso residenziale realizzati da soggetti sia pubblici che privati;
c) agli edifici ed ai locali destinati ad attività sportive e turistiche;
d) agli edifici ed ai locali destinati ad attività produttive e commerciali di qualunque tipo;
e) agli spazi ed ai percorsi urbani, nonché alle strutture esterne alla costruzioni di cui al Sito esternoDPR 503/96 ;(3)

Lettera così sostituita con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.2.

f) alle strutture e agli impianti fissi connessi all’esercizio del trasporto pubblico di competenza regionale;
g) ai mezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma, ferro e fune, nonché ai mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;
h) alle strutture e agli impianti di servizio di uso pubblico, interni ed esterni alle costruzioni;
i) ai segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti e nei luoghi di cui alle lettere precedenti.
3. L’esecuzione degli adempimenti per rendere fruibili gli ambienti e le strutture di cui al precedente comma sono esenti dal pagamento del contributo di cui all’Sito esternoart. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.1.

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Comma aggiunto con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.1.

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Lettera così sostituita con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.2.

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Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.4.

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Articolo inserito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.5.

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Comma inserito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6.

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Comma prima sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6, ed ora così sostituito con L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 151.

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Articolo così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.7.

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Articolo così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.8.

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Comma abrogato con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.9.

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Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.10.

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Comma aggiunto con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.1.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.2.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.2.

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Titolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.3.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.3.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.5.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 novembre 2004, n. 65 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 152.

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Comma prima inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 153, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 44.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 154, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 45.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.