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Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991

Art. 11
1. Le risorse per l'attuazione della presente legge, escluso gli interventi di cui al titolo I bis, sono quelle stabilite annualmente nelle unità previsionali di base (UPB) n. 214, 222, 231 e 233 del bilancio regionale per il finanziamento del piano integrato sociale regionale di cui all' articolo 9 della l.r. 72/1997 così come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 2002, n.42 .
2. Il programma finanziario di cui all' articolo 9, comma 4 della l.r. 72/1997 determina la quota di risorse, da ripartire alle zone socio-sanitarie, riservate al sostegno delle proposte progettuali di cui all'articolo 5.
3. Per gli interventi di cui al titolo I bis è stanziata la somma di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
4. Per l'anticipazione effettuata dalla Regione ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 1 è stanziata la somma di euro 4.000.000 per l'anno 2004.
5. Al bilancio di previsione 2004 e al bilancio pluriennale 2004/2006 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
anno 2004
- in diminuzione:UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", per euro 4.000.000;
- in aumento:UPB n. 211 "Interventi nei trasporti e per la mobilità - spese correnti", per euro 4.000.000;
anno 2005
- in diminuzione:UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", per euro 2.000.000;
- in aumento:UPB n. 211 "Interventi nei trasporti e per la mobilità - spese correnti", per euro 2.000.000;
anno 2006
- in diminuzione:UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", per euro 2.000.000;
- in aumento:UPB n. 211 "Interventi nei trasporti e per la mobilità - spese correnti", per euro 2.000.000.
6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.1.

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Comma aggiunto con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.1.

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Lettera così sostituita con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.2.

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Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.4.

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Articolo inserito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.5.

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Comma inserito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6.

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Comma prima sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6, ed ora così sostituito con L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 151.

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Articolo così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.7.

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Articolo così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.8.

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Comma abrogato con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.9.

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Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.10.

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Comma aggiunto con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.1.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.2.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.2.

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Titolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.3.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.3.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.5.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 novembre 2004, n. 65 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 152.

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Comma prima inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 153, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 44.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 154, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 45.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.