Menù di navigazione

Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991

Art. 10 bis
- Norma transitoria relativa ai procedimenti pendenti ai sensi Sito esternodella l. 13/1989 (21)

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 4.

1. Con decreto del dirigente competente, la Regione approva una graduatoria con la quale individua le persone disabili con invalidità totale non deambulanti ammesse al contributo per la realizzazione di opere dirette al superamento delle barriere architettoniche, tra coloro che hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 Sito esternodella l. 13/1989 alla data del 1 marzo 2003. In base a tale graduatoria, la Regione anticipa ai comuni le risorse già richieste allo Stato ai sensi dell'articolo 10 d ella Sito esternol. 13/1989 e dallo stesso non ancora erogate.
2. La graduatoria di cui al comma 1 è approvata nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.
3. Oltre alla graduatoria di cui al comma 1, al momento in cui lo Stato ripartirà il fondo speciale di cui all'Sito esternoarticolo 10 della l. 13/1989 , con decreto del dirigente competente, la Regione approva un'altra graduatoria con la quale individua le persone disabili con invalidità parziale ammesse al contributo per la realizzazione di opere dirette al superamento delle barriere architettoniche, tra coloro che hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 Sito esternodella l. 13/1989 alla data del 1 marzo 2003.
4. In relazione alla graduatoria di cui al comma 3, la Regione trasferisce ai comuni le risorse già richieste allo Stato ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della l. 13/1989 quando lo Stato ripartirà il fondo speciale per le barriere architettoniche di cui al medesimo Sito esternoarticolo 10 della l. 13/1989 .
5. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 3 sono approvate con riferimento a quanto previsto dalla Sito esternol. 13/1989 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6, ed ora così sostituito con L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 151.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 16 novembre 2004, n. 65 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 152.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 153, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 154, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 45.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.