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Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991

Art. 10
- Sanzioni
1. Per gli interventi di cui all’ art. 3 eseguiti in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge si applicano le sanzioni di cui ai seguenti commi.
2. Il Sindaco ordina la demolizione delle opere eseguite in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge e la restituzione in pristino in conformità al progetto cui si riferisce la concessione o autorizzazione edilizia ovvero la relazione depositata ai sensi dell’Sito esternoarticolo Sito esterno26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 . Quando la demolizione o la restituzione in pristino non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il Sindaco rilascia la concessione in sanatoria che, comunque, è subordinata al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia.
3. Nel caso di mancata realizzazione delle opere, previste nel progetto cui si riferisce la concessione o autorizzazione edilizia ovvero la relazione depositata ai sensi dell’Sito esternoarticolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , il Sindaco ne ordina l’esecuzione.
4. Salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previsti da norme vigenti il Sindaco nei casi di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al quarto comma dell’ art. 5 , irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni.
5. Le somme introitate dal Comune derivanti da riscossioni di sanzioni pecuniarie di cui ai commi precedenti sono destinate alla realizzazione dei programmi previsti dall’ art. 9

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.1.

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Comma aggiunto con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.1.

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Lettera così sostituita con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.2.

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Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.4.

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Articolo inserito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.5.

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Comma inserito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6.

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Comma prima sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6, ed ora così sostituito con L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 151.

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Articolo così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.7.

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Articolo così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.8.

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Comma abrogato con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.9.

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Comma così sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.10.

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Comma aggiunto con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.1.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.2.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.2.

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Titolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.3.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.3.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art.5.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 novembre 2004, n. 65 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 152.

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Comma prima inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 153, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 44.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 154, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 45.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.