Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47
Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima del 19 settembre 1991
Art. 1
- Finalità, obiettivi, contenuti
1. In osservanza delle disposizioni di cui all’art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del DL 30 gennaio 1971, n. 5 , e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), della legge 9 gennaio 1989, n. 13 , modificata ed integrata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e del DPR 24 luglio 1996, n. 503 la presente legge detta norme per la realizzazione e per la piena utilizzazione di un ambiente costruito rispondente alle esigenze di tutti i cittadini, indipendentemente dall’età, dalle caratteristiche psico-fisiche e senso-percettive al fine di garantire a ciascuno l’esercizio autonomo di ogni attività.(1)
1 bis. La Regione determina nei propri atti di programmazione il coordinamento delle disposizioni in materia di barriere architettoniche contenute all’interno delle specifiche leggi di settore definendo regole e modalità per il soddisfacimento della domanda sociale relativa all’accessibilità e mobilità territoriale.(2)
2. Ai fini della presente legge per ambiente costruito si intende l’insieme degli edifici e degli spazi architettonici ed urbanistici con le relative infrastrutture, compresi i mezzi di trasporto pubblico, in cui si svolgono attività legate alla vita di relazione.
3. La presente legge disciplina l’attività dei soggetti pubblici e privati per conseguire gli obiettivi atti ad eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilità e fruibilità generale - comunemente definiti barriere architettoniche e sensoriali - e reca prescrizioni nonché individua incentivi per la sua attuazione.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con L.R. 20 marzo 2000, n.34 , art.6, ed ora così sostituito con L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 151.
Articolo prima sostituito con l.r. 20 marzo 2000, n.34 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2003, n. 66 , art. 6.
Comma prima inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 153, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 44.
Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 154, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 45.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.