Legge regionale 31 marzo 1990, n. 31
Norme in materia di proprietà coltivatrice.
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 9 aprile 1990
Art. 3
(3.) I soggetti interessati, con domanda motivata, possono richiedere l’autorizzazione di permuta o di alienazione alla competente struttura della Giunta regionale che (1) effettua i necessari accertamenti e, nei limiti della presente legge, adotta gli atti necessari alla revoca o al trasferimento del vincolo di indivisibilità, ed alla restrizione ipotecaria, ai sensi del 3º comma dell’art. 11 della legge 14 agosto 1971 n. 817 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.