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Legge regionale 31 marzo 1990, n. 31

Norme in materia di proprietà coltivatrice.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 9 aprile 1990

Art. 3
(3.) I soggetti interessati, con domanda motivata, possono richiedere l’autorizzazione di permuta o di alienazione alla competente struttura della Giunta regionale che (1)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 2.

effettua i necessari accertamenti e, nei limiti della presente legge, adotta gli atti necessari alla revoca o al trasferimento del vincolo di indivisibilità, ed alla restrizione ipotecaria, ai sensi del Sito esterno3º comma dell’art. 11 della legge 14 agosto 1971 n. 817 .

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.