Legge regionale 31 marzo 1990, n. 31
Norme in materia di proprietà coltivatrice.
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 9 aprile 1990
Art. 4
(4.) Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle operazioni di acquisto già poste in essere con le leggi regionali in materia di agricoltura.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.