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Legge regionale 31 marzo 1990, n. 31

Norme in materia di proprietà coltivatrice.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 9 aprile 1990

Art. 2
(2.) Il vincolo di indivisibilità trentennale previsto dall’Sito esternoart. 11 della Legge 14 agosto 1971 n. 817 relativamente ai fondi acquistati per la formazione o l’ampliamento della proprietà diretto-coltivatrice con le agevolazioni creditizie concesse dalla Regione, può essere revocato o trasferito, oltre che nelle ipotesi previste dalla legislazione nazionale in materia di proprietà contadina, nei seguenti casi:
a) i terreni siano ricompresi in zone edificabili o abbiano comunque cambiato la loro destinazione agricola per effetto di un Piano Regolatore regolarmente approvato;
b) i beni siano stati dichiarati di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui al Sito esternoTitolo II della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni, ancorché si proceda alla cessione volontaria ai sensi dell’art. 12 della medesima legge;
c) i beni formino oggetto di permuta con terreni confinanti o viciniori ed il vincolo di indivisibilità sia trasferito sui beni acquisiti in permuta, sempreché la permuta riguardi una parte dei terreni dell’azienda e sia necessaria a migliorare l’accorpamento, la struttura e/o l’organicità dei fondi, favorendo la ricomposizione fondiaria.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.