Legge regionale 31 marzo 1990, n. 31
Norme in materia di proprietà coltivatrice.
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 9 aprile 1990
Art. 2
(2.) Il vincolo di indivisibilità trentennale previsto dall’art. 11 della Legge 14 agosto 1971 n. 817 relativamente ai fondi acquistati per la formazione o l’ampliamento della proprietà diretto-coltivatrice con le agevolazioni creditizie concesse dalla Regione, può essere revocato o trasferito, oltre che nelle ipotesi previste dalla legislazione nazionale in materia di proprietà contadina, nei seguenti casi:
a) i terreni siano ricompresi in zone edificabili o abbiano comunque cambiato la loro destinazione agricola per effetto di un Piano Regolatore regolarmente approvato;
b) i beni siano stati dichiarati di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo II della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni, ancorché si proceda alla cessione volontaria ai sensi dell’art. 12 della medesima legge;
c) i beni formino oggetto di permuta con terreni confinanti o viciniori ed il vincolo di indivisibilità sia trasferito sui beni acquisiti in permuta, sempreché la permuta riguardi una parte dei terreni dell’azienda e sia necessaria a migliorare l’accorpamento, la struttura e/o l’organicità dei fondi, favorendo la ricomposizione fondiaria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.