Legge regionale 31 marzo 1990, n. 31
Norme in materia di proprietà coltivatrice.
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 9 aprile 1990
Art. 1
(1.) Al fine di contribuire alla ricomposizione ed al riordino fondiario favorendo l’accorpamento ed il consolidamento delle aziende diretto-coltivatrici singole ed associate, possono essere autorizzate le operazioni di permuta e le alienazioni di terreni gravati da vincolo trentennale di indivisibilità, nei limiti ed alle condizioni indicate nei successivi articoli.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.