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Legge regionale 21 agosto 1989, n. 51

Testo unico delle Leggi sul personale.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima del 31 agosto 1989

Art. 152
- Personale trasferito - Riconoscimento servizio
1. Al personale trasferito alla Regione Toscana in attuazione di norme di legge, per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l’INADEL dei servizi prestati negli Enti di provenienza e per il quale gli stessi Enti versano alla Regione le somme accantonate quale indennità di fine servizio maturate fino alla data di trasferimento, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la Regione riconosce ai fini previdenziali tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini del trattamento di fine servizio presso l’Ente di provenienza, limitatamente a quelli per i quali l’importo della liquidazione o di altro analogo trattamento ad essi riferito sia stato versato alla Regione;
b) la Regione incamera in un apposito capitolo di sopravvenienze attive le somme di cui al precedente punto a) e provvederà a corrispondere ai dipendenti interessati, entro sei mesi dal versamento, eventuale eccedenza tra l’importo versato e quello dell’indennità premio di servizio determinata in via teorica, secondo i criteri di cui al 3º comma dell’ art. 150, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato alla data di iscrizione all’INADEL e ai periodi di cui al precedente punto a), computati secondo le disposizioni dell’ordinamento di provenienza;
c) alla definitiva cessazione dal servizio, la Regione assicura agli interessati o loro aventi causa ai sensi dell’ Sito esternoart. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 , il trattamento di fine servizio determinato, con i criteri di cui all’ art. 150 in base alla somma dei servizi di cui al precedente punto a) e di quelli resi alle dipendenze della Regione.
2. Il personale interessato, entro tre mesi dalla data di notificazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico regionale, può rinunciare ai benefici di cui al 1º comma e optare per la riscossione dell’indennità accreditata dall’Ente di provenienza, che sarà corrisposta soltanto dopo essere stata introitata nel bilancio regionale.

Note del Redattore:

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Dell’importo stabilito per la prima categoria.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 marzo 1990, n. 20 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo aggiunto con l.r. 14 novembre 1991, n. 53 , art. 3 e abrogato con l.r. 7 novembre 1994, n. 81 .

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Articolo aggiunto con l.r. 14 novembre 1991, n. 53 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 22 marzo 1990, n. 20 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 19 luglio 1991, n. 36 , art. 1.

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Norma aggiunta con l.r. 19 luglio 1991, n. 36 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 2 dicembre 1991, n. 56 , art. 1.

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Articolo abrogato con l.r. 9 aprile 1990, n. 41 , artt. 2-14-18 e 19 .

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Periodo abrogato con l.r. 9 aprile 1990, n. 41 , art. 8.

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Comma abrogato con l.r. 9 aprile 1990, n. 41 , art. 9-10-12 .

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Disposizioni aggiunte con l.r. 9 aprile 1990, n. 41 , art. 27.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 1992, n. 32 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 11 luglio 1994, n. 51 , art. 2.

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Articolo introdotto con l.r. 11 luglio 1994, n. 51 , art. 1.

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Comma così modificato con l.r. 16 maggio 1994, n. 36 , art. 1.

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Comma così modificato con l.r. 16 maggio 1994, n. 36 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 1992, n. 32 , art. 14.

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Articolo abrogato con l.r. 30 dicembre 1993, n. 108 , art. 13.

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Articolo abrogato con l.r. 7 novembre 1994, n. 81 .

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Capoverso abrogato con l.r. 7 novembre 1994, n. 81 .

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Comma così modificato con l.r. 7 novembre 1994, n. 81 .

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Nota soppressa.

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Il comma 2 del presente articolo è stato abrogato con l.r. 7 novembre 1994, n. 81 .

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Lettera abrogata con l.r. 7 novembre 1994, n. 81 .

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Le qualifiche ed i profili professionali della 2ª e della 1ª qualifica dirigenziale sono stati abrogati con l.r. 7 novembre 1994, n. 81 .

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Il Reg. 13 dicembre 1995, n. 12 "Regolamento di disciplina dei dipendenti regionali inquadrati in qualifiche funzionali non dirigenziali", all’ art. 6 così recita: "A norma dell’ art. 29, comma 3, della l.r. 7 novembre 1994, n. 81 , dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono inapplicabili nei confronti del personale regionale inquadrato in qualifiche funzionali non dirigenziali le seguenti norme:

- l.r. 21 agosto 1989 n. 51 : artt. 85, 86, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 155 limitatamente alla parte in cui richiama l’istituto della destituzione ai sensi dell’ art. 108, art. 157 comma 1 lettera b), c) ed e);
- l.r. 22 marzo 1990 n. 20 ;
- l.r. 9 aprile 1990 n. 41 : art. 16 ;
- l.r. 16 maggio 1994 n. 36 ;
- l.r. 7 novembre 1994 n. 81 : art. 11, comma 5, lett. i)".
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Comma abrogato con l.r. 19 marzo 1996, n. 23 , art. 25.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 1996, n. 23 , art. 25.

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L’art. 12 del Reg. 18 luglio 1996, n. 5, all’art. 12 così recita: "Dalla data in entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:

- art. 4 comma 5 e 6 della l.r. 21 agosto 1989, n. 51
- art. 33 della l.r. 21 agosto 1989, n. 51
- art. 41 comma 3, 4 e 6 della l.r. 21 agosto 1989, n. 51
- art. 10 della l.r. 20 luglio 1992, n. 32 "
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Comma inapplicabile. A seguito dell’entrata in vigore del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del 13 maggio 1996, integrativo del C.C.N.L. del 6 luglio 1995 e del C.C.N.L. per il personale di area dirigenziale del 10 aprile 1996, con Del. G. n. 1036 del 5 agosto 1996, integrata con Del. G. n. 1183 del 16 settembre 1996, è stato preso atto della sopravvenuta inapplicabilità di alcune norme contenute nella presente legge.

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Comma inapplicabile. V. nota 13.

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Comma inapplicabile limitatamente al personale di qualifica dirigenziale. V. nota 13.

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Articolo inapplicabile. V. nota 13.

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Articolo inapplicabile limitatamente al personale di qualifica dirigenziale. V. nota 13.

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Rubrica inapplicabile limitatamente alle parole: "aspettativa e" e limitatamente al personale di qualifica dirigenziale. V. nota 13.

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Comma inapplicabile limitatamente alle parole: "aspettativa per motivi di salute" e limitatamente al personale di qualifica dirigenziale. V. nota 13.

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Comma abrogato con l.r. 14 aprile 1999, n. 20 , art.20.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 14 aprile 1999, n. 20 , art.23.

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Comma aggiunto con l.r. 14 aprile 1999, n. 20 , art.24.

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Articolo abrogato con l.r. 14 aprile 1999, n. 20 , art.25.

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Articolo abrogato con l.r. 17 marzo 2000, n.26 , art.70.

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Comma abrogato con l.r. 17 marzo 2000, n.26 , art.70.

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Articolo abrogato con l.r. 2 aprile 2002, n.11 , art.1.

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Articolo abrogato con l.r. 2 aprile 2002, n.11 , art.1.

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Nota soppressa.

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Allegato abrogato con l.r. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 10 maggio 2002, n. 15 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 10 maggio 2002, n. 15 . art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 73.

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Comma abrogato con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 73.

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L'articolo 138 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , così recita:....”A far data dal 1° gennaio 2012 cessano gli effetti della disposizione di cui all'articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.