Titolo 7
- ASSISTENZA E PREVIDENZA
Capo 1
- RICONOSCIMENTO INFERMITÀ PER CAUSA SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO
Art. 142
- Infermità dipendente da causa di servizio - Adempimenti istruttori
Art. 143
- Accertamento della causa di servizio
Art. 144
- Equo indennizzo e rimborso spese di cura
1. Al dipendente non soggetto all’obbligo della iscrizione all’INAIL che per infermità contratta per causa di servizio, abbia subito una menomazione permanente dell’integrità fisica ascrivibile a una delle categorie di cui alle tabelle A e B del
D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 , compete un equo indennizzo, compete altresì il rimborso delle sole spese di cura, comprese quelle termali, per il ricovero in istituti specializzati e per protesi limitatamente alla eventuale parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali o assicurativi ai quali il dipendente abbia diritto di rivolgersi in base a norma di legge o di regolamento.
2. L’equo indennizzo e il rimborso per le spese di cura competono anche al dipendente soggetto all’obbligo di iscrizione all’INAIL quando la menomazione permanente dell’integrità fisica conseguente ad infermità per causa di servizio non sia coperta dalla posizione assicurativa aperta presso l’istituto.(3/a) Comma aggiunto con l.r. 2 dicembre 1991, n. 56 , art. 1.
Artt. 145 - 148
Capo 2
- TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Art. 149
- Trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza
1. Ai fini dei trattamenti previdenziali e di quiescenza, il personale regionale è iscritto rispettivamente all’Istituto Nazionale per l’Assistenza ai dipendenti degli Enti locali (INADEL), e alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL) o, in quanto previsto, alla Cassa per le pensioni ai sanitari (C.P.S.).
2. Il personale che in forza di norme di legge, ha optato per la prosecuzione della iscrizione all’Assicurazione Generale Obbligatoria, conserva tale iscrizione.
3. Per il trattamento di assistenza si fa rinvio a quanto previsto dalla normativa statale in materia.
Art. 150
1. La Regione assicura a favore dei propri dipendenti inquadrati nel ruolo del personale regionale o dei loro aventi causa di cui all’
art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 , il trattamento di fine servizio che l’INADEL eroga ai propri iscritti.
2. Detto trattamento, salvo quanto previsto ai successivi comma, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l’ordinamento e l’attività del suddetto istituto.
3. Per ogni anno di servizio utile, determinato ai sensi del successivo art. 151 la misura del trattamento previdenziale è pari a un dodicesimo dell’ottanta per cento della retribuzione annua contributiva, secondo le disposizioni dell’ordinamento dell’INADEL, riferita alla data di cessazione dal servizio, ivi compresi i benefici eventualmente attribuiti in applicazione dell’
art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , l’indennità integrativa speciale nella misura valutata dall’INADEL per il calcolo dell’indennità premio di servizio e la tredicesima mensilità.
4. Ai suddetti fini, le frazioni di anno superiori a sei mesi si computano per anno intero, quelle pari o inferiori sono trascurate.
5. La Regione pone a suo carico l’eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto al primo comma e quella lorda corrisposta, a titolo di indennità premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità o ad altro analogo titolo, dall’Ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 151, comma 4 bis,(32) Parole inserite con l.r. 10 maggio 2002, n. 15 , art. 1.
nessuna liquidazione a carico della Regione compete ai dipendenti che cessano dal servizio per passaggio alle dipendenze di Enti il cui personale è iscritto all’INADEL e all’ENPAS, fatti salvi i diritti acquisiti dal personale trasferito a seguito dei processi di mobilità coattiva da disciplinare con apposita legge.
Art. 151
- Servizi computabili
1. Ai fini della determinazione della misura del trattamento di previdenza di cui al precedente art. 150, sono computabili:
a) i servizi resi alle dipendenze della Regione;
b) i servizi presso altri Enti e lo Stato con iscrizione all’INADEL o all’ENPAS, nonché quelli riconosciuti utili dagli ordinamenti dei suddetti Enti previdenziali vigenti nel tempo;
c) i servizi e periodi riscattati a carico del dipendente presso l’INADEL o presso l’ENPAS;
2. Sono esclusi dal computo i periodi e servizi di cui al precedente comma che abbiano dato luogo alla liquidazione delle corrispondenti prestazioni previdenziali.
4. Per il personale assunto o trasferito con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, l’eventuale differenza di cui al comma 5 dell’articolo 150 è determinata soltanto con riferimento ai periodi di servizio resi alle dipendenze della Regione.(24) Comma aggiunto con l.r. 14 aprile 1999, n. 20 , art.24.
4 bis. La disposizione di cui al comma 4 non si applica al personale trasferito da Enti il cui ordinamento prevede un trattamento integrativo di quiescenza identico a quello garantito dalla Regione ai propri dipendenti, qualora tali Enti versino alla Regione una somma pari alla differenza di cui all'articolo 150, comma 5, virtualmente calcolata, secondo i criteri ivi indicati, sullo stipendio del dipendente in godimento al momento del trasferimento. Alla cessazione dal servizio, la Regione assicura ai dipendenti suddetti l'integrale trattamento integrativo di cui all'articolo 150.(33) Comma aggiunto con l.r. 10 maggio 2002, n. 15 . art. 2.
Art. 152
- Personale trasferito - Riconoscimento servizio
1. Al personale trasferito alla Regione Toscana in attuazione di norme di legge, per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l’INADEL dei servizi prestati negli Enti di provenienza e per il quale gli stessi Enti versano alla Regione le somme accantonate quale indennità di fine servizio maturate fino alla data di trasferimento, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la Regione riconosce ai fini previdenziali tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini del trattamento di fine servizio presso l’Ente di provenienza, limitatamente a quelli per i quali l’importo della liquidazione o di altro analogo trattamento ad essi riferito sia stato versato alla Regione;
b) la Regione incamera in un apposito capitolo di sopravvenienze attive le somme di cui al precedente punto a) e provvederà a corrispondere ai dipendenti interessati, entro sei mesi dal versamento, eventuale eccedenza tra l’importo versato e quello dell’indennità premio di servizio determinata in via teorica, secondo i criteri di cui al 3º comma dell’ art. 150, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato alla data di iscrizione all’INADEL e ai periodi di cui al precedente punto a), computati secondo le disposizioni dell’ordinamento di provenienza;
c) alla definitiva cessazione dal servizio, la Regione assicura agli interessati o loro aventi causa ai sensi dell’
art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 , il trattamento di fine servizio determinato, con i criteri di cui all’ art. 150 in base alla somma dei servizi di cui al precedente punto a) e di quelli resi alle dipendenze della Regione.
2. Il personale interessato, entro tre mesi dalla data di notificazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico regionale, può rinunciare ai benefici di cui al 1º comma e optare per la riscossione dell’indennità accreditata dall’Ente di provenienza, che sarà corrisposta soltanto dopo essere stata introitata nel bilancio regionale.
Art. 153
- Personale a tempo determinato
Art. 154
- Acconti sul trattamento di quiescenza e di fine servizio