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Legge regionale 21 agosto 1989, n. 51

Testo unico delle Leggi sul personale.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima del 31 agosto 1989

Titolo 4
- AMMINISTRAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE
Capo 1
- AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Art. 99
- Fascicolo personale
1. Presso l’ufficio del personale è tenuto per ciascun dipendente un fascicolo nel quale sono inseriti tutti gli atti che lo concernono.
2. Il fascicolo deve contenere in particolare:
a) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato giuridico, al trattamento economico nonché le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi;
b) i documenti relativi a titoli di studio conseguiti dopo la nomina all’impiego in corsi di istruzione, abilitazione, perfezionamento, e relativi ad attività didattica o scientifica, ed in genere ogni altro documento relativo alla preparazione tecnica e professionale;
c) l’indicazione dei profili assegnati successivamente alla nomina nonché gli eventuali trasferimenti e comandi;
d) i provvedimenti con i quali sono inflitte punizioni disciplinari, i provvedimenti di sospensione cautelare, nonché le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi;
e) gli atti relativi a giudizi di responsabilità verso l’amministrazione o verso terzi.
Art. 100
- Formazione ed aggiornamento professionale
Art. 101
- Attività connesse a corsi di formazione specifica
Artt. 102 - 108
Capo 2 -
VALUTAZIONI DISCIPLINARI
Art. 109
- Destituzione di diritto
Artt. 110 - 126
Art. 127
Artt. 128 - 141

Note del Redattore:

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Dell’importo stabilito per la prima categoria.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 marzo 1990, n. 20 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo aggiunto con l.r. 14 novembre 1991, n. 53 , art. 3 e abrogato con l.r. 7 novembre 1994, n. 81 .

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Articolo aggiunto con l.r. 14 novembre 1991, n. 53 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 22 marzo 1990, n. 20 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 19 luglio 1991, n. 36 , art. 1.

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Norma aggiunta con l.r. 19 luglio 1991, n. 36 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 2 dicembre 1991, n. 56 , art. 1.

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Articolo abrogato con l.r. 9 aprile 1990, n. 41 , artt. 2-14-18 e 19 .

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Periodo abrogato con l.r. 9 aprile 1990, n. 41 , art. 8.

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Comma abrogato con l.r. 9 aprile 1990, n. 41 , art. 9-10-12 .

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Disposizioni aggiunte con l.r. 9 aprile 1990, n. 41 , art. 27.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 1992, n. 32 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 11 luglio 1994, n. 51 , art. 2.

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Articolo introdotto con l.r. 11 luglio 1994, n. 51 , art. 1.

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Comma così modificato con l.r. 16 maggio 1994, n. 36 , art. 1.

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Comma così modificato con l.r. 16 maggio 1994, n. 36 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 1992, n. 32 , art. 14.

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Articolo abrogato con l.r. 30 dicembre 1993, n. 108 , art. 13.

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Articolo abrogato con l.r. 7 novembre 1994, n. 81 .

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Capoverso abrogato con l.r. 7 novembre 1994, n. 81 .

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Comma così modificato con l.r. 7 novembre 1994, n. 81 .

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Nota soppressa.

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Il comma 2 del presente articolo è stato abrogato con l.r. 7 novembre 1994, n. 81 .

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Lettera abrogata con l.r. 7 novembre 1994, n. 81 .

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Le qualifiche ed i profili professionali della 2ª e della 1ª qualifica dirigenziale sono stati abrogati con l.r. 7 novembre 1994, n. 81 .

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Il Reg. 13 dicembre 1995, n. 12 "Regolamento di disciplina dei dipendenti regionali inquadrati in qualifiche funzionali non dirigenziali", all’ art. 6 così recita: "A norma dell’ art. 29, comma 3, della l.r. 7 novembre 1994, n. 81 , dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono inapplicabili nei confronti del personale regionale inquadrato in qualifiche funzionali non dirigenziali le seguenti norme:

- l.r. 21 agosto 1989 n. 51 : artt. 85, 86, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 155 limitatamente alla parte in cui richiama l’istituto della destituzione ai sensi dell’ art. 108, art. 157 comma 1 lettera b), c) ed e);
- l.r. 22 marzo 1990 n. 20 ;
- l.r. 9 aprile 1990 n. 41 : art. 16 ;
- l.r. 16 maggio 1994 n. 36 ;
- l.r. 7 novembre 1994 n. 81 : art. 11, comma 5, lett. i)".
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Comma abrogato con l.r. 19 marzo 1996, n. 23 , art. 25.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 1996, n. 23 , art. 25.

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L’art. 12 del Reg. 18 luglio 1996, n. 5, all’art. 12 così recita: "Dalla data in entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:

- art. 4 comma 5 e 6 della l.r. 21 agosto 1989, n. 51
- art. 33 della l.r. 21 agosto 1989, n. 51
- art. 41 comma 3, 4 e 6 della l.r. 21 agosto 1989, n. 51
- art. 10 della l.r. 20 luglio 1992, n. 32 "
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Comma inapplicabile. A seguito dell’entrata in vigore del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del 13 maggio 1996, integrativo del C.C.N.L. del 6 luglio 1995 e del C.C.N.L. per il personale di area dirigenziale del 10 aprile 1996, con Del. G. n. 1036 del 5 agosto 1996, integrata con Del. G. n. 1183 del 16 settembre 1996, è stato preso atto della sopravvenuta inapplicabilità di alcune norme contenute nella presente legge.

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Comma inapplicabile. V. nota 13.

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Comma inapplicabile limitatamente al personale di qualifica dirigenziale. V. nota 13.

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Articolo inapplicabile. V. nota 13.

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Articolo inapplicabile limitatamente al personale di qualifica dirigenziale. V. nota 13.

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Rubrica inapplicabile limitatamente alle parole: "aspettativa e" e limitatamente al personale di qualifica dirigenziale. V. nota 13.

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Comma inapplicabile limitatamente alle parole: "aspettativa per motivi di salute" e limitatamente al personale di qualifica dirigenziale. V. nota 13.

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Comma abrogato con l.r. 14 aprile 1999, n. 20 , art.20.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 14 aprile 1999, n. 20 , art.23.

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Comma aggiunto con l.r. 14 aprile 1999, n. 20 , art.24.

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Articolo abrogato con l.r. 14 aprile 1999, n. 20 , art.25.

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Articolo abrogato con l.r. 17 marzo 2000, n.26 , art.70.

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Comma abrogato con l.r. 17 marzo 2000, n.26 , art.70.

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Articolo abrogato con l.r. 2 aprile 2002, n.11 , art.1.

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Articolo abrogato con l.r. 2 aprile 2002, n.11 , art.1.

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Nota soppressa.

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Allegato abrogato con l.r. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 10 maggio 2002, n. 15 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 10 maggio 2002, n. 15 . art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 73.

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Comma abrogato con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 73.

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L'articolo 138 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , così recita:....”A far data dal 1° gennaio 2012 cessano gli effetti della disposizione di cui all'articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.