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Legge regionale 1 settembre 1988, n. 70

Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 12 settembre 1988

Art. 2
- Comitato tecnico regionale della Cassa per il credito delle imprese artigiane
Ai membri ed al segretario del Comitato tecnico Regionale di cui al precedente articolo 1, lett. a), è attribuita un’indennità, per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di 48 sedute l’anno, nella misura di:
euro 25,00 (3)

Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 art. 54

per gli altri membri ed il segretario.

Note del Redattore:

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Alinea così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 art. 53

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 art. 54

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Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.