Menù di navigazione

Legge regionale 1 settembre 1988, n. 70

Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 12 settembre 1988

Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge disciplina l'indennità ed il rimborso spese, nonché il trattamento economico di missione per il presidente, i componenti ed i segretari dei seguenti organismi: (1)

Alinea così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 art. 53

a) Comitato Tecnico regionale della Cassa per il credito delle Imprese Artigiane per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito artigiano effettuate ai sensi Sito esternodella legge 27 maggio 1952 n. 949 sull’Artigiancassa e successive modificazioni;
b) Commissioni provinciali e Commissione regionale per l’artigianato, istituite ai sensi della L.R. 23 aprile 1988, n. 29 ;
2. Per i membri dei suddetti organismi che siano consiglieri regionali o dipendenti della Regione si provvede ai sensi, rispettivamente, della L.R. 13 giugno 1983, n. 49 della L.R. 6 settembre 1973 n. 54 e successive modificazioni, Sito esternodel DPR 30 giugno 1972 n. 748 e Sito esternodella legge 15 novembre 1973 n. 734 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 art. 53

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 art. 54

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.