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Legge regionale 1 settembre 1988, n. 70

Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 12 settembre 1988

Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge disciplina l'indennità ed il rimborso spese, nonché il trattamento economico di missione per il presidente, i componenti ed i segretari dei seguenti organismi: (1)

Alinea così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 art. 53

a) Comitato Tecnico regionale della Cassa per il credito delle Imprese Artigiane per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito artigiano effettuate ai sensi Sito esternodella legge 27 maggio 1952 n. 949 sull’Artigiancassa e successive modificazioni;
b) Commissioni provinciali e Commissione regionale per l’artigianato, istituite ai sensi della L.R. 23 aprile 1988, n. 29 ;
2. Per i membri dei suddetti organismi che siano consiglieri regionali o dipendenti della Regione si provvede ai sensi, rispettivamente, della L.R. 13 giugno 1983, n. 49 della L.R. 6 settembre 1973 n. 54 e successive modificazioni, Sito esternodel DPR 30 giugno 1972 n. 748 e Sito esternodella legge 15 novembre 1973 n. 734 .
Art. 2
- Comitato tecnico regionale della Cassa per il credito delle imprese artigiane
Ai membri ed al segretario del Comitato tecnico Regionale di cui al precedente articolo 1, lett. a), è attribuita un’indennità, per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di 48 sedute l’anno, nella misura di:
euro 25,00 (3)

Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 art. 54

per gli altri membri ed il segretario.
Art. 3
- Commissioni provinciali e regionali per l’artigianato (6)

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 1.

Abrogato.
Art. 4
- Commissioni consultive per il nulla osta all’apertura di esercizi commerciali e per il commercio ambulante (5)

Articolo abrogato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 56.

Abrogato.
Art. 5
- Trattamento di trasferta
Ai componenti gli organismi di cui all’ art. 1, che risiedono in Comune diverso da quello sede dell’organismo di competenza spetta, quando si rechino alle sedute del proprio organismo, un trattamento economico di trasferta equiparato a quello corrisposto ai dirigenti regionali.
Ai componenti di cui al comma precedente è altresì corrisposto un rimborso delle spese di viaggio secondo la normativa della L.R. n. 54 del 6 settembre 1973 e successive modificazioni.
Art. 6
- Trattamento di missione
Ai componenti e ai segretari degli organismi di cui all’ art. 1, che per ragioni del loro ufficio si recano fuori dalla sede presso la quale sono nominati, compete il trattamento di missione, secondo la normativa della L.R. n. 54 del 6 settembre 1973 e successive modificazioni.
La missione deve essere autorizzata dal Presidente degli organismi di cui all’ art. 1.
Per i membri invece che siano Consiglieri regionali o dipendenti dalla Regione e dallo Stato, si provvede ai sensi rispettivamente della L.R. 4 febbraio 1972 n. 4 , della L.R. del 6 settembre 1973 n. 54 e successive modificazioni e Sito esternodel D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748 .
Art. 7
- Liquidazione
Alla liquidazione delle indennità di cui alla presente legge provvede periodicamente la Giunta regionale sulla base di appositi prospetti sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione e/o Comitato medesimo.
Art. 8
- Oneri
1. omissis
2. omissis
3. Agli oneri per i successivi esercizi sarà fatto fronte con legge di bilancio.
Art. 9
- Norma finale
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la L.R. 19-7-82, n. 60 .
Le indennità ed il rimborso spese previste dalla presente legge per le Commissioni provinciali e Commissione regionale per l’artigianato di cui al punto b) del precedente art. 1 decorrono dalla entrata in vigore della L.R. n. 29 del 23-4-88 relativa alle Commissioni provinciale e regionale per l’artigianato.

Note del Redattore:

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Alinea così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 art. 53

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 art. 54

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Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.