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Legge regionale 7 maggio 1985, n. 57

Finanziamenti per la redazione e l’attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte unica, del 17 maggio 1985

Art. 8
- Convenzioni
1. Mediante firma di apposita convenzione, gli operatori assegnatari dei finanziamenti si impegnano a:
- rispettare le modalità e i tempi di attuazione previsti nel piano;
- fissare, limitatamente agli interventi di edilizia agevolata, gli eventuali prezzi di vendita e i canoni di locazione degli alloggi;
- concedere, in caso di vendita degli alloggi recuperati, la prelazione ai soggetti indicati dal Comune;
- seguire, in caso di affitto, le priorità indicate dal Comune stesso.
2. Il mancato rispetto della convenzione comporta la decadenza dai finanziamenti.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma aggiunto con l.r. 27 luglio 2004, n. 39 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 150.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.