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Legge regionale 7 maggio 1985, n. 57

Finanziamenti per la redazione e l’attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte unica, del 17 maggio 1985

Art. 7
- Procedure per l’assegnazione dei finanziamenti
1. I Comuni interessati presenteranno alla Giunta regionale le richieste di finanziamento proprie e degli operatori, in sede di prima applicazione entro il 31 dicembre 1985, e successivamente ogni due anni in relazione alle scadenze temporali dei progetti biennali della Sito esternolegge 5 agosto 1978, n. 457 . Alla richiesta è allegato il piano di recupero integrato con gli elaborati di cui al precedente art. 4.
2. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, i piani ai quali attribuire i finanziamenti di cui al precedente art. 2, considerando prioritariamente quelli che manifestano la maggiore incidenza sul tessuto urbano interessato.
Con lo stesso atto il Consiglio regionale attribuisce:
a) i finanziamenti di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma dell’ art. 6, individuando altresì i soggetti beneficiari;
b) i finanziamenti di edilizia agevolata di cui al secondo comma dell’ art. 6, individuando altresì i soggetti beneficiari;
c) i contributi di cui al 3º comma dell’ art. 6, finanziati in fondi della Regione, individuando altresì i soggetti beneficiari e stabilendo la misura dei finanziamenti, nonché le modalità e i termini per l’erogazione degli stessi.
3. Il programma di localizzazione e la scelta dei soggetti operatori è effettuato in deroga alle procedure previste nella L.R. n. 26/1983 .
4. I finanziamenti relativi all’edilizia agevolata ed ai contributi regionali sono assegnati agli operatori anche in assenza dei requisiti soggettivi previsti dall’ art. 9 della L.R. n. 26/1983 previa sottoscrizione della convenzione di cui al successivo art. 8.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma aggiunto con l.r. 27 luglio 2004, n. 39 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 150.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.