Menù di navigazione

Legge regionale 7 maggio 1985, n. 57

Finanziamenti per la redazione e l’attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte unica, del 17 maggio 1985

Art. 6
- Interventi finanziari
1. I finanziamenti di edilizia sovvenzionata sono concessi ai Comuni ed agli IACP per la realizzazione degli interventi previsti al secondo comma dell’ art. 2, lettere b), d), e), f), g).
2. I finanziamenti di edilizia agevolata sono concessi ai privati singoli e associati, alle imprese di costruzione e alle cooperative per la realizzazione degli interventi previsti al secondo comma dell’ art. 2, lettera c) e g).
3. I contributi regionali sono concessi in conto capitale ai Comuni per la realizzazione degli interventi previsti nel secondo comma dell’ art. 2, lettere a), b), d), e), ed ai privati per la realizzazione degli interventi previsti alle lettera c) e g).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 luglio 2004, n. 39 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 150.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.