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Legge regionale 7 maggio 1985, n. 57

Finanziamenti per la redazione e l’attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte unica, del 17 maggio 1985

Art. 4
- Integrazioni al piano di recupero
1. Il piano di recupero previsto dagli artt. 9 e 10 della L.R. 21 maggio 1980, n. 59 è integrato, ai fini della presente legge, dai seguenti elaborati:
a) dettagliata descrizione degli interventi previsti suddivisi per ciascun soggetto operatore comprovante la immediata fattibilità degli interventi stessi;
b) anagrafe dell’utenza residente e descrizione della sistemazione abitativa delle famiglie nel corso e, successivamente, alla fine dei lavori;
c) il piano finanziario degli interventi previsti;
d) la richiesta dei mezzi finanziari da attribuire a ciascun operatore, in riferimento ai diversi canali di finanziamento;
e) una convenzione in cui siano indicati i tempi, le modalità e gli strumenti di attuazione degli interventi, integrata da quanto previsto al successivo art. 8;
f) la documentazione attestante la disponibilità degli immobili oggetto degli interventi.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 , art. 41.

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Comma aggiunto con l.r. 27 luglio 2004, n. 39 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 150.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.