Legge regionale 2 maggio 1985, n. 43
Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della Regione Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 22, parte unica, del 10 maggio 1985
Art. 6 bis
1. Le associazioni di cui all’ art. 4, entro tre mesi dalla conclusione dell’iniziativa di loro competenza, sono tenute ad inviare alla Giunta regionale il relativo rendiconto, corredato da una relazione sottoscritta dall’organo di controllo.
2. Qualora i proventi derivanti dall’iniziativa, compresi quelli dei contratti di sponsorizzazione, cessione di marchio, e compartecipazione risultino superiori rispetto alle necessità di finanziamento dell’iniziativa stessa, le somme eccedenti sono versate, al netto degli oneri fiscali, alla Regione ed affluiscono al capitolo di entrata di cui all’ art. 5, comma 1, con vincolo di destinazione per il finanziamento di analoghe iniziative di cui all’ art. 1.
Note del Redattore:
Articolo aggiunto con L.R. 27 maggio 1987, n. 35 , ed ora così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.