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Legge regionale 2 maggio 1985, n. 43

Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della Regione Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte unica, del 10 maggio 1985

Art. 4
1. I contratti di compartecipazione determinano le modalità di gestione in comune, anche mediante le associazioni costituite ai sensi dei successivi commi, delle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione promosse dalla Regione, fra la Regione stessa e soggetti terzi che forniscano un corrispettivo in denaro od in servizi per la realizzazione delle iniziative.
2. Per la gestione delle iniziative di cui al comma 1, alle quali i soggetti terzi partecipino con forniture in denaro od in servizi complessivamente non inferiori al trenta per cento del costo previsto per l’iniziativa, la Giunta regionale ha facoltà di promuovere, nelle forme disposte dal codice civile e secondo quanto previsto nel contratto di compartecipazione tra la Regione ed i soggetti terzi, la costituzione di apposite associazioni per un tempo determinato.
3. Le associazioni istituite ai sensi del comma 2, realizzano esclusivamente le attività indicate nel programma di iniziative contenuto nel contratto di compartecipazione.
4. Gli eventuali contratti di sponsorizzazione e di cessione di marchio relativi ad iniziative per le quali sia stata costituita un’associazione sono stipulati dall’associazione stessa. A tal fine, gli amministratori di nomina regionale devono preventivamente richiedere l’autorizzazione della Giunta regionale.
5. Lo statuto della associazione istituita ai sensi del comma 2 si uniforma ai seguenti principi:
a) è costituito un Consiglio di amministrazione di cui il presidente, il segretario e comunque la maggioranza degli amministratori sono di nomina della Giunta regionale;
b) è costituito un organo di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori di cui al Sito esternod. lgs. n. 88/1992 , di cui la Giunta regionale nomina il presidente ed un altro membro;
c) il programma di attività, con il piano finanziario previsionale, deliberato dal Consiglio di amministrazione, è sottoposto all’approvazione della Giunta regionale;
d) la Regione, al compiersi della liquidazione dell’associazione, succede nel netto patrimoniale attivo dell’associazione stessa.
6. La Giunta regionale nomina i componenti di propria spettanza nel Consiglio di amministrazione e nell’organo di controllo, garantendo la presenza di soggetti in possesso di specifiche professionalità gestionali, giuridiche e contabili. Il segretario del Consiglio di amministrazione ed il presidente dell’organo di controllo sono scelti necessariamente tra i dirigenti e i funzionari della Regione. Il segretario del Consiglio di amministrazione è nominato su proposta del coordinatore del dipartimento competente in materia di bilancio.
7. Ai dipendenti della Regione nominati negli organi dell’associazione si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 30 dicembre 1993, n. 108 "Disciplina delle attività extra-impiego dei dipendenti della Regione Toscana", ed al regolamento attuativo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 541 del 24 gennaio 1994.

Note del Redattore:

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Come da errata corrige pubblicata su BU 29 maggio 1985, n. 26, parte prima.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 2.

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Comma così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 4.

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Articolo così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 5.

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Articolo così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 6.

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Comma così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 7.

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Articolo aggiunto con L.R. 27 maggio 1987, n. 35 , ed ora così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.