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Legge regionale 2 maggio 1985, n. 43

Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della Regione Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte unica, del 10 maggio 1985

Art. 3
1. La Giunta regionale può utilizzare, al fine di contraddistinguere le iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della Regione, come marchio lo stemma della Regione Toscana o lo specifico logo afferente l’iniziativa. A tal fine, la Giunta regionale può presentare domanda per la concessione di brevetto di marchio nazionale ed internazionale, ai sensi della normativa vigente.
2. I contratti di cessione dell’uso dei marchi di cui al comma 1 determinano, a fronte di un corrispettivo in denaro a favore della Regione, le modalità di utilizzazione dei marchi stessi da parte di soggetti terzi mediante la loro riproduzione su merci o in riferimento a servizi da questi forniti. Le predette modalità di utilizzo dei marchi devono presentare caratteri consoni alla natura istituzionale della Regione.
3. I contratti di cessione di cui al comma 2 possono essere a titolo gratuito qualora si riferiscano ad attività od iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività od iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità di enti morali o di associazioni culturali o di volontariato, riconosciute dalla Giunta regionale particolarmente meritevoli, per la loro rilevanza, di essere contraddistinte anche dal marchio della Regione.

Note del Redattore:

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Come da errata corrige pubblicata su BU 29 maggio 1985, n. 26, parte prima.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 2.

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Comma così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 4.

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Articolo così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 5.

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Articolo così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 6.

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Comma così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 7.

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Articolo aggiunto con L.R. 27 maggio 1987, n. 35 , ed ora così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.