Legge regionale 2 maggio 1985, n. 43
Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della Regione Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 22, parte unica, del 10 maggio 1985
Art. 2
- Contratti di sponsorizzazione
1. I contratti di sponsorizzazione determinano, a fronte di un corrispettivo costituito da una somma di denaro o da forniture di servizi a favore della Regione, le modalità di inserimento del marchio di soggetti terzi o di menzione di soggetti terzi nelle iniziative della Regione. Le modalità di associazione del nome e del marchio di soggetti terzi devono presentare caratteri consoni alla natura istituzionale della Regione. (4)
2. Nella stipulazione dei contratti di sponsorizzazione, sono preferiti, a parità di condizioni complessivamente offerte, soggetti di diritto pubblico e società a prevalente partecipazione pubblica.
Note del Redattore:
Articolo aggiunto con L.R. 27 maggio 1987, n. 35 , ed ora così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.