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Legge regionale 2 maggio 1985, n. 43

Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della Regione Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte unica, del 10 maggio 1985

Art. 2
- Contratti di sponsorizzazione
1. I contratti di sponsorizzazione determinano, a fronte di un corrispettivo costituito da una somma di denaro o da forniture di servizi a favore della Regione, le modalità di inserimento del marchio di soggetti terzi o di menzione di soggetti terzi nelle iniziative della Regione. Le modalità di associazione del nome e del marchio di soggetti terzi devono presentare caratteri consoni alla natura istituzionale della Regione. (4)

Comma così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 3.

2. Nella stipulazione dei contratti di sponsorizzazione, sono preferiti, a parità di condizioni complessivamente offerte, soggetti di diritto pubblico e società a prevalente partecipazione pubblica.

Note del Redattore:

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Come da errata corrige pubblicata su BU 29 maggio 1985, n. 26, parte prima.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 2.

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Comma così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 4.

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Articolo così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 5.

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Articolo così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 6.

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Comma così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 7.

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Articolo aggiunto con L.R. 27 maggio 1987, n. 35 , ed ora così sostituito con L.R. 2 maggio 1996, n. 36 , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.