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Legge regionale 10 gennaio 1985, n. 1

Istituzione fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di funzionamento gravante sugli enti delegati.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 16 gennaio 1985

Art. 2
- Ripartizione del Fondo
Il Consiglio Regionale provvede, in prima applicazione entro il 31 marzo 1985, alla ripartizione del Fondo di cui al precedente art. 1, sulla base dei seguenti criteri:
a) assegnazione di una quota minima determinata per ciascun ente in riferimento alle funzioni complessivamente delegate;
b) assegnazione di una quota determinata in percentuale delle risorse pervenute all’Ente per il finanziamento degli oneri aggiuntivi nell’anno precedente;
c) assegnazione di una quota che tenga conto di alcuni specifici indicatori di oneri aggiuntivi in riferimento alle principali deleghe in atto.
La Giunta Regionale, entro il 28 febbraio 1985 formula proposte al Consiglio, sulla base di intese con gli enti delegati o loro associazioni, dirette a dare attuazione al disposto di cui al precedente comma.
Per gli anni successivi, alla ripartizione del Fondo provvede entro il 28 febbraio di ciascun anno la Giunta Regionale, sulla base del riparto stabilito dal Consiglio l’anno precedente.
Il procedimento di cui al 1º e 2º comma del presente articolo è ripetuto nel caso in cui sia modificato o integrato lo stato della delega.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.