Legge regionale 2 aprile 1984, n. 20
Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia.
Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima dell' 11 marzo 1984
Art. 6
- Miglioramento e incremento del patrimonio speleologico
Per opere di sistemazione speleologica: costruzione, ampiamento, miglioramento e manutenzione di strutture, attrezzature e impianti relativi alle cavità naturali, ai Comuni, ai soggetti di cui al successivo art. 8 ed ai singoli proprietari dei terreni nei quali insistono, possono essere concessi contributi fino al 90% della spesa riconosciuta ammissibile.
Detti contributi sono ripartiti fra i soggetti richiedenti con deliberazione del Consiglio regionale proposta dalla Giunta.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.