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Legge regionale 2 aprile 1984, n. 20

Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima dell' 11 marzo 1984

Art. 6
- Miglioramento e incremento del patrimonio speleologico
Per opere di sistemazione speleologica: costruzione, ampiamento, miglioramento e manutenzione di strutture, attrezzature e impianti relativi alle cavità naturali, ai Comuni, ai soggetti di cui al successivo art. 8 ed ai singoli proprietari dei terreni nei quali insistono, possono essere concessi contributi fino al 90% della spesa riconosciuta ammissibile.
Detti contributi sono ripartiti fra i soggetti richiedenti con deliberazione del Consiglio regionale proposta dalla Giunta.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 148.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 105.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.