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Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26

Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983

Art. 9
1. Possono beneficiare dei mutui agevolati per la costruzione, l’acquisto e il recupero di alloggi, coloro che, nel rispetto di ogni altra disposizione al riguardo, al momento della pubblicazione del bando di concorso:
a) abbiano la cittadinanza italiana;
b) abbiano la residenza o esercitano l’attività lavorativa, esclusiva o prevalente, nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all’estero;
c) non siano titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. È adeguato l’alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell’articolo 13, primo, secondo, terzo e quarto comma Sito esternodella legge 27 luglio 1978, n. 392 , sia non inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per un nucleo di 3-4 persone, non inferiore a 75 mq. per un nucleo di 5 persone, non inferiore a 95 mq. per un nucleo di 6 persone ed oltre;
d) non siano titolari di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della Sito esternolegge 27 luglio 1978, n. 392 , superi, dedotte le spese nella misura del 25%, le 800.000 lire annue;
e) abbiano un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso, determinato ai sensi dell’ Sito esternoart. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e non inferiore all’importo dell’indennità speciale prevista per i pubblici dipendenti. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all’ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre all’imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensione, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse.
2. Ai fini della presente legge il nucleo familiare è individuato ai sensi dell’ art. 3 della L.R. 14 dicembre 1983, n. 78 .
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai figli conviventi coniugati, ovvero alle nuove coppie formatesi entro la data di ultimazione dell’alloggio, ovvero, in caso di acquisto, prima dell’erogazione del contributo.
4. È vietata l’assegnazione di più di un contributo allo stesso nucleo familiare.
5. Sono altresì esclusi coloro che abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, contributi per l’acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi, ovvero abbiano ottenuto, in qualsiasi parte del territorio nazionale, l’assegnazione in uso, in abitazione, in proprietà o con patto di futura vendita di altri alloggi, costruiti con il concorso od il contributo dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni o di Enti Pubblici, o con i mutui di cui alla Sito esternolegge 10 agosto 1950, n. 715 .
6. Non sono ammessi a contributo alloggi non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici ovvero classificati di lusso o accatastati nelle categorie A/1, A/8, A/9.
7. Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del programma quadriennale, può indicare quegli interventi che, interessando i Comuni particolarmente carenti di aree edificabili, devono essere intesi come riferiti ad un ambito sovracomunale anche ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui ai commi precedenti.
8. Relativamente agli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente, i contributi finanziari previsti dalla legislazione vigente possono essere attribuiti anche a coloro che siano proprietari di più di un alloggio, purché gli stessi siano disposti a convenzionarsi con il Comune per la locazione degli alloggi recuperati, ad un canone non superiore a quello calcolato ai sensi della Sito esternolegge 27 luglio 1978, n. 392 .
9. L’alloggio o gli alloggi oggetto del recupero debbono, alla data del bando:
- essere censiti al N.C.E.U.;
- ultimati da almeno 20 anni;
- non aver subito interventi di cui alle lettere b), c), d), e) dell’ Sito esternoart. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 negli ultimi 20 anni.
10. Non sono ammesse domande relative ad interventi di costruzione o di recupero già iniziati alla data del bando.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 4.

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Articolo inserito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 5.

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Parole abrogate con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 2.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 4.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma così modificato con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma aggiunto con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Titolo interamente abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.