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Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26

Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983

Titolo 3
- DELEGA AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI BENEFICIARI DEI MUTUI AGEVOLATI
Art. 17
- Delega ai Comuni
Le funzioni amministrative di cui agli articoli seguenti, di competenza della Regione, sono delegate ai Comuni secondo le norme di procedura e gli indirizzi enunciati negli articoli stessi.
Art. 18
- Presentazione delle domande
Per partecipare ai concorsi di cui alla presente legge, i soggetti interessati devono presentare domanda redatta su apposito stampato predisposto dalla Regione, da far pervenire entro e non oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando, al Comune nel cui territorio sono stati localizzati gli interventi.
Alla domanda devono essere allegati, pena l’esclusione dal concorso, tutti i documenti indicati nel bando e riportati nell’elenco analitico contenuto nello stampato di cui al comma precedente.
Art. 19
- Predisposizione della graduatoria provvisoria
Nei 30 giorni successivi alla data di scadenza del bando, la Commissione Comunale, di cui al quarto comma del presente articolo, previa verifica dei requisiti soggettivi definiti al precedente art. 9 e della documentazione relativa ai criteri di selezione che danno luogo alla attribuzione dei punteggi, predispone la graduatoria provvisoria, specificando i motivi delle eventuali esclusioni ovvero delle eventuali riduzioni di punteggio rispetto a quanto dichiarato nella domanda.
Il Sindaco ordina la pubblicazione della suddetta graduatoria per 10 giorni all’Albo Pretorio del Comune, ne dispone la più ampia pubblicità e la invia contemporaneamente alla Giunta regionale.
Entro i successivi 10 giorni i concorrenti possono presentare le loro osservazioni. Per le osservazioni inviate a mezzo di servizio postale fa fede la data di spedizione.
La Commissione comunale di cui al primo comma è così composta:
- il Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
- due rappresentanti del Consiglio comunale di cui uno di minoranza eletti con voto limitato ad uno;
- un rappresentante delle Cooperative edilizie legalmente riconosciute e maggiormente rappresentative a livello regionale, nominato dalla Giunta regionale su proposta delle loro organizzazioni regionali;
- un rappresentante delle organizzazioni regionali degli imprenditori, nominato dalla Giunta regionale su proposta delle organizzazioni stesse;
- un rappresentante della Regione, nominato dalla Giunta regionale. (3/a)

Comma così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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La Commissione è nominata dal Consiglio comunale entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione regionale di localizzazione degli interventi: decorso tale termine, la Commissione è nominata e può regolarmente funzionare quando siano stati designati almeno 4 componenti (3/b)

Comma così modificato con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

.
Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
Art. 20
- Approvazione della graduatoria definitiva ed individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione degli interventi nonché dei beneficiari dei contributi individuali
Nei venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale sulla base della proposta di cui all’articolo precedente, esaminate le eventuali osservazioni, sulle quali dovrà essersi espressa in precedenza la medesima commissione, provvede all’approvazione della graduatoria definitiva, ed individua soggetti incaricati della realizzazione degli interventi nonché i beneficiari dei contributi individuali, con l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi seguenti.
In tutti i casi di parità si procede al sorteggio da effettuarsi in forma pubblica.
In ciascun comune nel quale il progetto biennale prevede la costruzione, da parte delle cooperative, di un numero di alloggi non superiore a 48, una stessa cooperativa può essere incaricata della realizzazione di un solo intervento; qualora il numero degli alloggi previsto sia superiore a 48, una stessa cooperativa può essere incaricata della realizzazione di non più di due interventi.
Una stessa impresa può essere incaricata della realizzazione di un solo intervento nell’ambito dello stesso Comune. Per i consorzi di imprese iscritti all’albo dei costruttori il numero di interventi ammissibili è elevato a due.
Nel caso in cui nell’ambito comunale per uno o più interventi non siano pervenute domande, si provvede scegliendo l’operatore, della stessa categoria, con maggior punteggio assoluto nelle altre graduatorie dello stesso Comune che non sia risultato assegnatario di altri interventi nello stesso comune. In caso di parità si procede al sorteggio.
Nel caso in cui in un Comune non si verifichi la possibilità di assegnare il finanziamento programmato, questo è attribuito allo IACP.
Salvo che per i concorsi relativi alla individuazione delle imprese, per i quali debbono osservarsi le ulteriori disposizioni di cui al successivo art. 21, la deliberazione di cui al primo comma vale come ammissione al finanziamento. A tal fine il Sindaco ne dà comunicazione all’interessato, alla Giunta regionale e all’Istituto di credito indicato dal richiedente.
Nei 30 giorni successivi alla data della suddetta comunicazione il Comune assegna l’area nella quale dovrà essere realizzato l’intervento di cui al bando di concorso.
In caso di rinuncia degli operatori come sopra individuati il Sindaco con l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti, provvede alla loro sostituzione seguendo l’ordine delle graduatorie.
Art. 21
- Limiti regionali per gli interventi delle imprese
Nell’ambito dell’intero territorio regionale, una stessa impresa non può essere incaricata della realizzazione di più di 200 alloggi. Tale limite è elevato a 250 per i consorzi di imprese iscritti all’albo dei costruttori.
Il rispetto della disposizione di cui al comma precedente è assicurato dalla Giunta regionale.
A tal fine i sindaci dei Comuni nei cui territori sono stati localizzati interventi destinati alle imprese, danno immediata comunicazione alla Giunta regionale delle deliberazioni con le quali vengono approvate le relative graduatorie definitive.
Entro 15 giorni dalla data della comunicazione, qualora una impresa o un consorzio d’imprese risulti vincitrice di un numero di interventi superiori ai limiti di cui al primo comma, la Giunta regionale provvede a individuare gli interventi da assegnare, dando la precedenza:
a) agli interventi localizzati nell’ambito provinciale dove ha sede l’impresa;
b) gli interventi di maggiore entità.
Nei Comuni interessati, i Sindaci provvedono alle conseguenti sostituzioni con l’osservanza delle norme stabilite dall’ultimo comma del precedente articolo 20 per il caso di rinuncia e comunicano l’ammissione al finanziamento all’interessato e all’istituto di credito dallo stesso indicato.
Art. 22
- Attestazioni del Comune
Contestualmente al rilascio della concessione edilizia, il Comune attesta la sussistenza dei requisiti tecnico-progettuali di cui alle norme statali e/o regionali necessari per fruire del contributo dello Stato; attesta inoltre il rispetto delle caratteristiche tecniche che hanno dato luogo all’attribuzione di punteggi preferenziali.
Il Comune provvede a vistare la relazione tecnico-economica necessaria per la deliberazione del finanziamento da parte dell’istituto di credito.
Nella convenzione da stipularsi ai sensi di legge tra Comune ed operatore, dovrà risultare il rispetto dei requisiti di ordine tecnico-economico prescritti dalle normative tecniche statali o regionali, nonché degli impegni assunti dall’operatore medesimo con la presentazione delle domande.
Art. 23
- Concessione del contributo
Sulla base della deliberazione del mutuo da parte dell’Istituto di credito, scelto dall’operatore, e della necessaria certificazione comunale attestante anche l’inizio dei lavori, la Giunta regionale delibera la concessione del contributo.
Art. 24
- Procedure per l’erogazione finale del mutuo
Ai fini dell’erogazione finale del mutuo, il Comune interessato provvede al rilascio dell’attestato sul rispetto dei vincoli economici e tecnici e dei requisiti per la realizzazione dei programmi anche in relazione alla spesa sostenuta.
A tal fine, i soggetti individuati ai sensi dei precedenti articoli debbono presentare richiesta al Sindaco.
La richiesta di cui al comma precedente non può essere presentata prima che lo stato di attuazione dell’intervento consenta la verifica della rispondenza dell’alloggio alle caratteristiche di progetto.
Le imprese di costruzione debbono allegare alla richiesta l’elenco completo degli acquirenti gli alloggi fruenti dei mutui agevolati.
Art. 25
- Verifica dei requisiti soggettivi
Il rilascio dell’attestato di conformità di cui all’articolo precedente, relativamente ai requisiti soggettivi, avverrà sulla scorta delle verifiche già effettuate ai sensi del precedente articolo 19.
Qualora venga esaurita la quota di riserva, per l’assegnazione degli alloggi disponibili, la cooperativa provvederà al sorteggio tra tutti i propri soci iscritti al momento del bando.
In assenza di tali soci o in caso di esaurimento, il Comune provvederà al sorteggio tra tutti i soci delle cooperative dello stesso tipo che hanno partecipato al relativo bando.
Ove anche dopo tale procedimento rimangono alloggi disponibili, il Comune provvederà al sorteggio tra tutti i Soci della cooperativa iscritti in data successiva al bando.
Per i soci eventualmente subentrati ai sensi dei precedenti comma il possesso dei requisiti soggettivi viene accertato da parte del Comune con riferimento alla data di effettuazione del sorteggio.
Per gli acquirenti degli alloggi realizzati dalle imprese, il possesso dei requisiti soggettivi viene accertato con riferimento alla data di acquisizione al protocollo comunale della richiesta di cui al precedente articolo 24 ovvero, nel caso di acquirenti indicati dai comuni, con riferimento alla data del relativo provvedimento comunale di individuazione dei soggetti.
Art. 26
- Determinazione dell’onere a carico del mutuatario
L’onere a carico del mutuatario da stabilire ai sensi del Sito esternoprimo comma dell’ art. 18 della legge 5 agosto 1978 n. 457 , è determinato dalla Giunta regionale sulla base dell’attestato di conformità comunale di cui al precedente articolo 24.
Art. 27
- Funzioni riservate alla Regione
Nella materia delegata ai Comuni ai sensi del presente titolo rimangono riservate alla Regione le seguenti funzioni:
- il Consiglio regionale può, in ogni tempo, con apposite deliberazioni impartire direttive di carattere generale ai sensi dell’ art. 8 della L.R. 30 aprile 1973 n. 30 "Norme generali per l’esercizio del potere di delega di funzioni regionali" e dell’ art. 65 dello Statuto;
- qualora il comune non provveda in ordine ai singoli atti inerenti le funzioni delegate ed, in particolare, quando ritardi od omissioni pregiudichino la realizzabilità degli interventi nei tempi stabiliti, può sostituirsi al Comune delegato ai sensi dell’ art. 66 dello Statuto.
Al fine di consentire al Consiglio regionale l’espletamento dei compiti previsti nel precedente comma, la Giunta comunica ogni due mesi al Consiglio lo stato di attuazione del programma, evidenziando gli eventuali atti che si rendessero necessari per la sollecita attuazione degli interventi programmati. (4)

Comma aggiunto con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 7.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 4.

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Articolo inserito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 5.

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Parole abrogate con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 2.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 4.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma così modificato con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma aggiunto con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Titolo interamente abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.