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Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26

Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983

Titolo 2
- INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA-CONVENZIONATA
Art. 8
- Bando di concorso
Per la formazione delle graduatorie delle Cooperative edilizie o loro Consorzi, delle Imprese o loro Consorzi, nonché dei singoli privati, anche riuniti in Consorzi, la Regione provvede ad emettere appositi bandi di concorso, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 10, differenziati per ciascuna categoria di operatori, sulla base degli interventi definiti dal progetto biennale di localizzazione.
I bandi di concorso devono essere riferiti agli ambiti territoriali sovracomunali o comunali ai quali gli interventi si riferiscono.
Art. 9
1. Possono beneficiare dei mutui agevolati per la costruzione, l’acquisto e il recupero di alloggi, coloro che, nel rispetto di ogni altra disposizione al riguardo, al momento della pubblicazione del bando di concorso:
a) abbiano la cittadinanza italiana;
b) abbiano la residenza o esercitano l’attività lavorativa, esclusiva o prevalente, nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all’estero;
c) non siano titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. È adeguato l’alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell’articolo 13, primo, secondo, terzo e quarto comma Sito esternodella legge 27 luglio 1978, n. 392 , sia non inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per un nucleo di 3-4 persone, non inferiore a 75 mq. per un nucleo di 5 persone, non inferiore a 95 mq. per un nucleo di 6 persone ed oltre;
d) non siano titolari di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della Sito esternolegge 27 luglio 1978, n. 392 , superi, dedotte le spese nella misura del 25%, le 800.000 lire annue;
e) abbiano un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso, determinato ai sensi dell’ Sito esternoart. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e non inferiore all’importo dell’indennità speciale prevista per i pubblici dipendenti. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all’ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre all’imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensione, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse.
2. Ai fini della presente legge il nucleo familiare è individuato ai sensi dell’ art. 3 della L.R. 14 dicembre 1983, n. 78 .
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai figli conviventi coniugati, ovvero alle nuove coppie formatesi entro la data di ultimazione dell’alloggio, ovvero, in caso di acquisto, prima dell’erogazione del contributo.
4. È vietata l’assegnazione di più di un contributo allo stesso nucleo familiare.
5. Sono altresì esclusi coloro che abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, contributi per l’acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi, ovvero abbiano ottenuto, in qualsiasi parte del territorio nazionale, l’assegnazione in uso, in abitazione, in proprietà o con patto di futura vendita di altri alloggi, costruiti con il concorso od il contributo dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni o di Enti Pubblici, o con i mutui di cui alla Sito esternolegge 10 agosto 1950, n. 715 .
6. Non sono ammessi a contributo alloggi non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici ovvero classificati di lusso o accatastati nelle categorie A/1, A/8, A/9.
7. Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del programma quadriennale, può indicare quegli interventi che, interessando i Comuni particolarmente carenti di aree edificabili, devono essere intesi come riferiti ad un ambito sovracomunale anche ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui ai commi precedenti.
8. Relativamente agli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente, i contributi finanziari previsti dalla legislazione vigente possono essere attribuiti anche a coloro che siano proprietari di più di un alloggio, purché gli stessi siano disposti a convenzionarsi con il Comune per la locazione degli alloggi recuperati, ad un canone non superiore a quello calcolato ai sensi della Sito esternolegge 27 luglio 1978, n. 392 .
9. L’alloggio o gli alloggi oggetto del recupero debbono, alla data del bando:
- essere censiti al N.C.E.U.;
- ultimati da almeno 20 anni;
- non aver subito interventi di cui alle lettere b), c), d), e) dell’ Sito esternoart. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 negli ultimi 20 anni.
10. Non sono ammesse domande relative ad interventi di costruzione o di recupero già iniziati alla data del bando.
Art. 9 bis
1. Possono beneficiare dei contributi coloro che, nel rispetto di ogni altra disposizione statale al riguardo, al momento della pubblicazione del bando di concorso:
a) abbiano la cittadinanza italiana;
b) abbiano la residenza o esercitino l’attività lavorativa, esclusiva o prevalente, nel Comune ove è ubicato l’alloggio, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all’estero;
c) non siano, essi o i costituenti il loro nucleo familiare, titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggi o parte di essi. Nel caso di contributi per il recupero, il richiedente o i costituenti il loro nucleo familiare, dovranno essere titolari della piena proprietà dell’alloggio oggetto dell’intervento;
d) abbiano un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso, determinato ai sensi dell’ Sito esternoart. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, e non inferiore all’importo dell’indennità speciale prevista per i pubblici dipendenti. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all’ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre all’imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compreso quelli esentasse;
e) non abbiano ottenuto, nel passato, essi o i costituenti il loro nucleo familiare, a qualsiasi titolo, contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di Enti Pubblici, o mutui di cui alla Sito esternolegge 10 agosto 1950, n. 715 , per l’acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi;
f) non abbiano ottenuto, essi o i costituenti il loro nucleo familiare, l’assegnazione in uso, in abitazione, in proprietà o con patto di futura vendita, di alloggi costruiti con concorso o contributo dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di Enti Pubblici o con i mutui di cui alla Sito esternolegge 10 agosto 1950, n. 715 .
2. Ai fini della presente legge, il nucleo familiare è individuato ai sensi dell’ art. 3 della L.R. 14 dicembre 1983, n. 78 .
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai figli conviventi coniugati, ovvero alle nuove coppie formatesi entro la data di ultimazione dell’alloggio da costruire o recuperare, ovvero, nel caso di acquisto, prima dell’erogazione del contributo.
4. È vietata l’assegnazione di più di un contributo allo stesso nucleo familiare.
5. Non sono concessi contributi per l’acquisto qualora fra alcuno dei componenti il nucleo familiare dell’acquirente e alcuno dei componenti il nucleo familiare del venditore vi siano rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado.
6. Non sono ammesse domande per l’acquisto o il recupero di alloggi che alla data del bando fruiscono di contributi concessi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da Enti pubblici.
7. I contributi per l’acquisto non possono essere concessi ai soci di cooperative edilizie ovvero agli occupanti di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per il pagamento degli alloggi loro assegnati. I contributi non sono altresì concessi qualora l’acquisto si riferisca alla nuda proprietà.
8. Gli alloggi da acquistare o da recuperare debbono, alla data del bando di concorso, essere censiti al N.C.E.U. ovvero deve essere stato richiesto l’accatastamento.
9. Non sono ammessi a contributo alloggi non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici ovvero classificati di lusso o accatastati nelle categorie A/1, A/8, A/9.
10. Le domande di contributo per la costruzione o il recupero debbono riferirsi ad interventi non iniziati alla data del bando di concorso.
11. Le domande di contributo per il recupero debbono riferirsi ad alloggi ultimati da almeno venti anni alla data del bando e che nello stesso periodo non abbiano subìto interventi di recupero di cui alle lettere b), c), d), e) dell’ Sito esternoart. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 .
Art. 10
- Contenuto del bando di concorso
I bandi di concorso, differenziati per ciascuna categoria di operatori, devono indicare:
a) la localizzazione dell’intervento;
b) le caratteristiche, le modalità ed i tempi dell’intervento, l’importo ammesso a contributo ed il numero di alloggi da realizzare o da recuperare, i costi massimi ammessi ai sensi dell’ art. 4 lett. g), della legge 457;
c) le agevolazioni creditizie previste;
d) i requisiti soggettivi dei beneficiari (soci cooperative edilizie, acquirenti da imprese di costruzione, nonché soggetti attuatari degli interventi di recupero);
e) i criteri ed i punteggi in base ai quali verranno scelti i soggetti incaricati dalla realizzazione degli interventi;
f) la documentazione richiesta;
g) la modalità ed il termine per la presentazione della domanda;
h) le modalità per la presentazione delle osservazioni di cui all’ art. 19;
i) le norme tecniche e procedurali per l’attuazione degli interventi comprese quelle relative al conseguimento del risparmio energetico, nonché quelle relative all’adeguamento dei prezzi.
Per le cooperative, il bando dovrà inoltre contenere l’indicazione che, all’atto della presentazione della domanda le cooperative stesse o i loro Consorzi devono essere iscritte al Registro Prefettizio relativo e devono presentare, pena l’esclusione dalla relativa graduatoria, l’elenco nominativo dei soci prenotatari in numero non eccedente quello delle abitazioni indicate nel bando medesimo aumentato in misura non inferiore al 50% e non superiore al 100% di soci aspiranti per le sostituzioni necessarie in sede di definitiva assegnazione.
Per le imprese edilizie il bando dovrà inoltre prevedere l’obbligo della iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori, nonché l’impossibilità di partecipazione per l’impresa in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di cessazione dell’attività ovvero non in regola con il pagamento dei contributi sociali o comunque sospesa o decaduta dall’iscrizione all’Albo predetto.
Il bando di concorso è pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune individuato nel progetto biennale di localizzazione, nella sede dell’Associazione Intercomunale e sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Della emissione del bando sarà data adeguata pubblicità.
Esso è inoltre inviato ai Consolati presso gli Stati nei quali si ha una notevole presenza di lavoratori italiani.
Art. 11
- Criteri per l’individuazione delle cooperative
Nei limiti delle disponibilità definite nel progetto biennale l’individuazione delle cooperative edilizie o loro consorzi deve essere operata secondo i seguenti criteri:
- reddito medio delle cooperative, derivante dal reddito dei nuclei familiari dei soci inseriti negli elenchi allegati alla domanda, determinato ai sensi della Sito esternolegge 5 agosto 1978, n. 457 ;
- anzianità di costituzione (data di omologazione del tribunale);
- numero dei soci iscritti alla data del bando;
- numero dei soci costituenti quota riserva;
- appartenenza ad associazioni nazionali di cooperative di abitazione;
- titolo di proprietà delle abitazioni (indivisa o divisa);
- valutazione dell’attività precedentemente svolta;
- sistemi costruttivi e tipologie proposte, rapportate alla dimensione dell’intervento;
- utilizzo di fonti di energia rinnovabili e realizzazioni finalizzate al risparmio energetico;
- tipologie proposte in modo da ottenere un contenimento delle superfici utili degli alloggi ed un minor rapporto Snr/Su.
Art. 12
- Criteri per l’individuazione delle imprese
Nei limiti delle disponibilità definite dal progetto biennale l’individuazione delle imprese di costruzione o loro consorzi avviene, a seguito della presentazione di apposito schema descrittivo degli interventi, sulla base dei seguenti criteri:
- sistemi costruttivi e tipologie proposte, rapportate alle dimensioni dell’intervento, e prezzi di vendita degli alloggi da realizzarsi;
- utilizzo di fonti di energia rinnovabili e realizzazioni finalizzate al risparmio energetico;
- disponibilità a convenzionarsi con il Comune per la scelta degli acquirenti degli alloggi;
- curriculum circa l’attività svolta nei 5 anni precedenti nell’ambito del settore, con particolare riferimento alla attuazione della Sito esternolegge 5 agosto 1978, n. 457 nella Regione Toscana;
- certificati di buona esecuzione relativi ai lavori più importanti rilasciati dalle stazioni appaltanti;
- consorzi di imprese o impresa appartenente a consorzio iscritti all’Albo;
- sede sociale dell’impresa nell’ambito territoriale o no dell’Associazione intercomunale nel quale è realizzato l’intervento;
- tipologie proposte in modo da ottenere un contenimento delle superfici utili degli alloggi e un minor rapporto Snr/Su;
- impegno specifico a convenzionarsi con il Comune per realizzare alloggi a mutuo ordinario;
- tempi di realizzazione dell’intervento.
Art. 13
- Criteri per l’individuazione dei soggetti del recupero
Nei limiti delle disponibilità definite dal progetto biennale, l’individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione degli interventi di recupero deve essere operata:
- per i privati, singoli o riuniti in consorzio, sulla base dei seguenti criteri:
- anno di costruzione del fabbricato;
- tipo di intervento ai termini dell’ Sito esternoart. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
- dimensionamento dell’intervento;
- recupero di alloggi non occupati;
- recupero di alloggi da parte del proprietario che vi abita;
- lavoratori emigrati all’estero.
Per le cooperative edilizie, oltre che sulla base dei criteri indicati alle alinee 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 del precedente art. 11, sulla base dei seguenti criteri integrativi:
- anno di costruzione del fabbricato;
- tipo di intervento ai termini dell’ Sito esternoart. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
- dimensionamento dell’intervento;
- recupero di alloggi non occupati.
Per le imprese di costruzione, oltre che sulla base dei criteri indicati alle alinee 2, 3, 4, 6, 7 del precedente art. 12, sulla base dei seguenti criteri integrativi:
- anno di costruzione del fabbricato;
- tipo di intervento ai termini dell’ Sito esternoart. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
- dimensionamento dell’intervento;
- recupero di alloggi non occupati;
- disponibilità a stipulare con il Comune la convenzione di cui all’ Sito esternoart. 32 della legge 5 agosto 1978, n. 457 .
Gli interventi di recupero individuati dai piani di recupero comunali hanno la priorità rispetto agli altri interventi.
Art. 14
- Criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi individuali
Nei limiti delle disponibilità definite dal progetto biennale, l’individuazione dei soggetti beneficiari di contributi individuali, purché gli stessi non siano proprietari di altra abitazione, deve essere operata con i seguenti criteri:
a) per l’acquisto della prima abitazione:
- provvedimenti relativi alle procedure di sfratto;
- acquisto di alloggio occupato dal richiedente;
- reddito familiare;
- superficie dell’alloggio;
- categoria catastale;
- composizione del nucleo familiare;
b) per la costruzione della prima abitazione:
- provvedimenti relativi alle procedure di sfratto;
- ubicazione in aree comprese nell’ambito di piani di zona ex Sito esternolegge 167/62 ;
- convenzionamento con il Comune;
- reddito familiare;
- superficie dell’alloggio;
- composizione del nucleo familiare;
c) per il recupero della prima abitazione:
- anno di costruzione del fabbricato;
- tipo di intervento ai sensi dell’ Sito esternoart. 31 della Legge n. 457 del 1978 ;
- recupero alloggi non occupati;
- categoria catastale;
- dimensione dell’alloggio;
- composizione del nucleo familiare.
Art. 15
- Assegnazione di mutui agevolati agli enti pubblici
Alla disciplina per l’assegnazione dei benefici previsti per l’edilizia agevolata convenzionata dalla Sito esternolegge 5 agosto 1978, n. 457 agli enti pubblici di cui al terzo comma del precedente art. 2, si provvederà con apposita disciplina legislativa regionale.
Art. 16
- Definizione dei punteggi
Il Consiglio regionale in sede di approvazione dei progetti biennali di localizzazione degli interventi e comunque prima dell’emissione del bando, attribuisce ai criteri definiti nei precedenti artt. 11, 12, 13 e 14 i corrispondenti punteggi al fine di determinare una apposita graduatoria tra le domande presentate.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 4.

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Articolo inserito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 5.

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Parole abrogate con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 2.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 4.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma così modificato con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma aggiunto con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Titolo interamente abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.