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Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26

Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983

Titolo 1
- LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 2
- I soggetti della programmazione e dell’attuazione degli interventi
Sono soggetti della programmazione:
- la Regione e le Province;
Attuano i programmi dell’edilizia sovvenzionata:
- gli IACP relativamente ai nuovi interventi;
- gli IACP ed i Comuni relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di proprietà pubblica.
Attuano i programmi di edilizia agevolata-convenzionata:
- i Comuni singoli o associati, gli IACP, le Cooperative edilizie o i loro Consorzi, le Imprese di costruzione o i loro Consorzi, relativamente ai nuovi interventi;
- i Comuni, le Cooperative edilizie o loro Consorzi, le Imprese di costruzione o i loro Consorzi, i privati singoli o riuniti in consorzio, relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
I privati che intendano costruire od acquistare o recuperare la propria abitazione possono beneficiare dei mutui agevolati o dei contributi individuali in conto capitale previsti dalla legislazione vigente.
Art. 3
- Programma quadriennale
La Regione, in armonia con gli indirizzi programmatici per l’edilizia residenziale pubblica indicati dal CIPE ai sensi dell’ Sito esternoart. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , nonché con le previsioni del Piano di Sviluppo Regionale e con gli atti di programmazione settoriale di edilizia abitativa, predispone, sentite le Province, il Programma regionale quadriennale degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata-convenzionata e dei contributi individuali e lo approva entro 30 giorni dalla comunicazione del CIPE di cui all’ art. 9, 4 Sito esternodella legge 5 agosto 1978, n. 457 .
Art. 4
- Contenuti del programma regionale quadriennale
Il programma quadriennale definisce:
a) gli obiettivi abitativi, economico-territoriali di razionale gestione del settore;
b) la ripartizione per aree intercomunali delle risorse finanziarie e relativi obiettivi fisici disponibili in relazione al fabbisogno abitativo;
c) la distinzione, secondo i canali di finanziamento dell’edilizia sovvenzionata e convenzionata-agevolata, di quanto destinato al recupero del patrimonio edilizio e quanto alla realizzazione di nuove costruzioni;
d) la suddivisione degli interventi fra le categorie degli operatori secondo le percentuali fissate dal CIPE;
e) il dimensionamento degli interventi minimi commisurato alle caratteristiche delle singole aree di intervento;
f) le priorità e le caratteristiche a cui devono essere uniformati i programmi degli interventi di recupero;
g) i criteri per il dimensionamento degli interventi di edilizia convenzionata-agevolata da attribuire agli operatori;
h) le norme tecniche e procedurali per l’attuazione degli interventi comprese quelle per l’adeguamento dei prezzi;
i) gli interventi sperimentali;
l) le normative relative al conseguimento del risparmio energetico;
m) le direttive ai comuni e alle comunità montane competenti ai sensi del successivo art. 5 (2/a)

Parole così sostituite con con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 2.

per la formazione del progetto o dei progetti biennali.
Art. 5
- Proposte sovracomunali per la formazione dei progetti biennali (2/b)

Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 3.

1. Sulla base dei contenuti del programma quadriennale regionale, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, i Comuni elaborano ed inviano alla Regione proposte per la formazione dei progetti biennali di cui all’art. 7, previa consultazione delle parti sociali ed economiche interessate.
2. Le proposte individuano, nell’ambito territoriale del comune proponente, gli interventi da attribuire alle diverse categorie di operatori con l’indicazione di massima delle zone in cui verranno realizzati.
3. Nella elaborazione delle proposte i comuni tengono conto delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici e nei relativi programmi pluriennali di attuazione. Tengono altresì conto del fabbisogno abitativo, distinguendo quello che può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni.
4. Ai fini di cui al comma precedente il fabbisogno abitativo è determinato anche in rapporto al numero dei componenti la graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, al numero dei soci costituenti le cooperative edilizie, al numero di sfratti eseguiti o pendenti.
Art. 6
1. I comuni possono incaricare le comunità montane di cui all’ art. 2, secondo comma, della L.R. 12 giugno 1981, n. 52 e le associazioni intercomunali, ai sensi dell’ art. 2, settimo comma, della L.R. 24 marzo 1986, n. 12 di coordinare le proprie proposte ed elaborare una unica proposta di progetto biennale per l’intera area intercomunale o parte di essa, da presentare alla regione, nel termine di cui al primo comma dell’ art. 5.
2. Le proposte sovracomunali, oltre i contenuti di cui al secondo comma dell’ art. 5, precisano la localizzazione degli interventi e la definizione degli ambiti territoriali ai quali gli interventi medesimi vanno riferiti.
Art. 7
1. In attuazione del programma quadriennale, la regione, sulla base delle proposte di cui agli artt. 5 e 6, se pervenute, o comunque sentiti i comuni, elabora progetti biennali di localizzazione degli interventi.
2. I progetti stabiliscono, tra l’altro, i punteggi da attribuire ai criteri di cui ai successivi artt. 11, 12, 13 e 14 per l’individuazione degli operatori dell’edilizia residenziale agevolata-convenzionata nonché i termini della pubblicazione dei bandi di concorso di cui al successivo art. 8.
3. Entro i tre mesi precedenti all’avvio del secondo progetto biennale relativo ad ogni quadriennio, potranno essere introdotte modifiche al programma quadriennale sulla base dei dati relativi allo stato di attuazione del progetto biennale precedente e/o sulla base dello stato del fabbisogno abitativo delle varie aree intercomunali.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 4.

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Articolo inserito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 5.

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Parole abrogate con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 2.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 4.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma così modificato con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma aggiunto con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Titolo interamente abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.