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Legge regionale 10 maggio 1983, n. 26

Edilizia Residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Delega delle funzioni amministrative ai Comuni.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 18 maggio 1983

INDICE

chudere cartella
Art. 1 - Finalità
espandere cartella Titolo 1 - - LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
espandere cartella Titolo 2 - - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA-CONVENZIONATA
chudere cartella Titolo 3 - - DELEGA AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI BENEFICIARI DEI MUTUI AGEVOLATI
Art. 17 - Delega ai Comuni
Art. 18 - Presentazione delle domande
Art. 19 - Predisposizione della graduatoria provvisoria
Art. 20 - Approvazione della graduatoria definitiva ed individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione degli interventi nonché dei beneficiari dei contributi individuali
Art. 21 - Limiti regionali per gli interventi delle imprese
Art. 22 - Attestazioni del Comune
Art. 23 - Concessione del contributo
Art. 24 - Procedure per l’erogazione finale del mutuo
Art. 25 - Verifica dei requisiti soggettivi
Art. 26 - Determinazione dell’onere a carico del mutuatario
Art. 27 - Funzioni riservate alla Regione
espandere cartella Titolo 4 - - NORME FINALI E TRANSITORIE

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 4.

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Articolo inserito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 5.

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Parole abrogate con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 2.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 3.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 4.

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Articolo così sostituito con L.R. 17 dicembre 1988, n. 87 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma così modificato con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 6.

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Comma aggiunto con L.R. 10 marzo 1986, n. 10 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Titolo interamente abrogato con L.R. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.