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Legge regionale 29 agosto 1983, n. 68

Norme di attuazione dell’Sito esternoart. 18 della Costituzione e della Sito esternoLegge 25 gennaio 1982 n. 17 in materia di Associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali. (1)

Pubblicata nel BU 7 settembre 1983, n. 42, parte prima.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima del 7 settembre 1983

Sezione 2 - Ulteriori provvedimenti
Art. 7
- Organi di amministrazione e di controllo
Qualora per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti e delle società che in forza di provvedimenti regionali, ancorché emanati dagli enti locali per delega regionale, siano concessionari di pubblici servizi, risulti accertata con sentenza irrevocabile l’appartenenza ad associazioni segrete, la Giunta regionale ovvero gli enti delegati provvedono ad invitare gli enti e società suddette, competenti alla nomina, a procedere alla revoca dei medesimi.
Qualora ancor prima dell’emanazione della sentenza irrevocabile di cui all’ Sito esternoart. 3 della legge 25 gennaio 1982 n. 17 , l’autorità giudiziaria eserciti l’azione penale nei confronti dei soggetti indicati al primo comma, la Giunta regionale, ovvero gli enti delegati provvedono ad invitare gli enti e società di cui al primo comma a procedere alla sospensione dei suddetti soggetti fino all’atto del proscioglimento o dell’assoluzione.
Qualora entro trenta giorni non si sia provveduto alla revoca di cui al primo comma, ovvero alla sospensione di cui al secondo comma del presente articolo, la Giunta regionale, ovvero gli enti delegati provvedono nei modi previsti per l’inadempimento degli enti e società concessionarie agli obblighi di legge e di concessione. In tali casi, gli enti e società possono essere esclusi dal rilascio di concessioni di pubblici servizi fino a quando non abbiano provveduto alla revoca o alla sospensione.
Gli atti di concessione rilasciati dai soggetti di cui al primo comma dovranno contenere a favore dell’ente pubblico espressa clausola che riconosca la facoltà di revoca dalla concessione per il mancato adempimento degli obblighi di cui al primo comma e secondo comma.
Art. 8
- Nomine e designazioni
La Regione considera l’avvenuta condanna per violazione Sito esternodella legge 25 gennaio 1982 n. 17 quale elemento generale di non idoneità a rappresentare l’Ente sotto forma di nomine o designazioni in qualsiasi organismo di qualsiasi natura.
Qualora risulti accertato con sentenza irrevocabile che persone nominate o designate appartengono ad associazioni segrete si procede alla pronunzia di decadenza della nomina o designazione, salvo la validità degli atti compiuti.
Qualora, ancor prima che sia stata emessa la sentenza irrevocabile di cui all’ Sito esternoart. 3 della legge 25 gennaio 1982 n. 17 , l’autorità giudiziaria abbia esercitato l’azione penale nei confronti dei soggetti nominati o designati ai sensi del primo comma, si procede alla sospensione fino all’atto del proscioglimento o dell’assoluzione.
Per gli accertamenti istruttori è competente la Giunta regionale.
Fatta salva la competenza del Consiglio regionale per le nomine e designazioni di sua competenza, la Giunta regionale provvede alla sospensione od alla pronunzia di decadenza.
Art. 9
- Licenze, concessioni, iscrizioni, contributi o altri benefici
I soggetti dei quali risulti accertata con sentenza irrevocabile l’appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell’ Sito esternoart. 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17 , per un periodo di 5 anni dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile non possono ottenere contributi dalla Regione, da enti dipendenti, dagli enti delegati e dalle società di cui all’ art. 57, quarto comma, dello Statuto; per il medesimo periodo possono essere altresì esclusi da licenze, concessioni o altri benefici non dovuti per legge o da iscrizioni agli albi degli appaltatori di opere o di forniture connesse alle attività regionali, ancorché delegate agli enti locali.
Qualora risulti accertata l’appartenenza ad associazioni segrete di titolari di licenze, concessioni o altri benefici non dovuti per legge ovvero di iscrizioni agli albi, si può procedere alla sospensione per il periodo di cui al primo comma, ferma restando la sospensione di diritto dai contributi per il medesimo periodo.
Qualora ancor prima dell’emanazione della sentenza irrevocabile di cui all’ Sito esternoart. 3 della L. 25 gennaio 1982 numero 17 , l’autorità giudiziaria eserciti l’azione penale nei confronti dei suddetti titolari, le licenze, concessioni e iscrizioni possono essere sospese fino all’atto del proscioglimento o dell’assoluzione. Analogamente si procede per i contributi o altri benefici. Ai relativi adempimenti provvede la Giunta regionale, ovvero l’organo competente degli enti dipendenti, degli enti delegati e delle società indicate al primo comma.
Le stesse disposizioni si applicano nelle ipotesi in cui i soggetti di cui al primo comma partecipano direttamente o indirettamente agli utili derivanti dall’esercizio di attività economiche connesse alle licenze, concessioni e iscrizioni di cui siano titolari altri soggetti o per le quali i medesimi abbiano ottenuto contributi o altri benefici. Le stesse disposizioni si applicano altresì nelle ipotesi in cui le licenze, concessioni, iscrizioni, contributi od altri benefici siano disposti in favore di società di persone o di imprese individuali delle quali i soggetti di cui al primo comma siano amministratori, soci o dipendenti ovvero di società di capitali delle quali le persone medesime siano amministratori o determinino abitualmente in qualità di soci, di dipendenti od in altro modo scelte od indirizzi.
Art. 10
- Norma finale
Nei confronti di coloro che risultino aver aderito all’associazione segreta denominata "Loggia P2" ai sensi dell’ Sito esternoart. 5 della L. 25 gennaio 1982 n. 17 e comunque ai fatti compiuti prima dell’entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni dell’ art. 6 della sopracitata legge, restando ferme le norme regionali vigenti per quanto riguarda gli organi competenti all’accertamento (2)

V. BU 30 novembre 1983, n. 55, parte prima, "Errata corrige".

delle responsabilità disciplinari.

Note del Redattore:

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Pubblicata nel BU 7 settembre 1983, n. 42, parte prima.

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V. BU 30 novembre 1983, n. 55, parte prima, "Errata corrige".

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Articolo abrogato con l.r. 6 novembre 2012, n. 61 , art. 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.