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Legge regionale 29 agosto 1983, n. 68

Norme di attuazione dell’Sito esternoart. 18 della Costituzione e della Sito esternoLegge 25 gennaio 1982 n. 17 in materia di Associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali. (1)

Pubblicata nel BU 7 settembre 1983, n. 42, parte prima.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima del 7 settembre 1983

Sezione 1 - Provvedimenti disciplinari
Art. 2
- Ambito di applicazione
Le disposizioni della presente sezione si applicano al personale della Regione inquadrato nel suo ruolo unico regionale, ancorché comandato presso altri Enti, al personale ad essa trasferito non ancora inquadrato nel ruolo unico regionale, nonché al personale di enti dipendenti dalla Regione non inquadrato nel ruolo unico regionale.
Si applicano inoltre ai dipendenti degli enti, organismi o strutture per i quali la Regione approva il bilancio preventivo e consuntivo e/o la pianta organica.
Le medesime disposizioni si applicano anche ai dipendenti delle società di cui all’ art. 57, quarto comma, dello Statuto, nonché ai dipendenti di enti e società che siano concessionari di pubblici servizi in forza di provvedimenti regionali ancorché emanati dagli enti locali per delega regionale, osservandosi per lo svolgimento del procedimento disciplinare e per le relative sanzioni, le disposizioni dei rispettivi contratti ed accordi di lavoro in quanto applicabili.
Art. 3
- Provvedimenti disciplinari
L’appartenenza ad una associazione segreta ai sensi dell’ Sito esternoart. 1 della L. 25 gennaio 1982, n. 17 , costituisce grave contravvenzione ai doveri del proprio ufficio per il personale regionale. Fatta salva l’applicazione delle norme penali, il dipendente è soggetto ai seguenti provvedimenti disciplinari
a) sospensione dal servizio e dallo stipendio, ovvero sospensione dal servizio e dallo stipendio con lettera di diffida per gli effetti degli artt. 62 e 63 della L.R. 6 settembre 1973, n. 54 e successive modificazioni;
b) destituzione.
Il provvedimento disciplinare è commisurato al grado di corresponsabilità del dipendente nell’associazione nonché alla posizione ricoperta dal medesimo nell’amministrazione in relazione alle funzioni esercitate. Si applica obbligatoriamente la sanzione della destituzione per le attività di promozione e di direzione dell’associazione ovvero per quella di proselitismo a favore della stessa.
Il provvedimento disciplinare è altresì commisurato alla gravità degli eventuali fatti di interferenza sull’esercizio delle funzioni regionali commessi dal dipendente in connessione col vincolo associativo vietato e alla entità dell’eventuale danno morale o materiale subito dall’amministrazione. Qualora l’amministrazione abbia subito un rilevante danno nell’espletamento di appalti o forniture, ovvero nella concessione di contributi o altri benefici, si applica obbligatoriamente la sanzione della destituzione.
Art. 4
- Procedimenti
I dipendenti per i quali risulti, sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza ad associazione di cui sia stata accertata con sentenza irrevocabile la segretezza ai sensi dell’ Sito esternoart. 3 della Legge 25 gennaio 1982 n. 17 , possano essere sospesi dal servizio da parte della Giunta regionale anche prima dell’inizio del procedimento disciplinare con gli effetti di cui agli artt. 67 e 68 della L.R. 6 settembre 1973, n. 54 , valutati il grado di corresponsabilità nella associazione, la posizione ricoperta dal dipendente nell’amministrazione in relazione alle funzioni esercitate, nonché la eventualità che la permanenza in servizio possa compromettere l’accertamento delle responsabilità del dipendente stesso.
La Giunta regionale deve inviare immediatamente gli atti all’autorità giudiziaria e promuovere il procedimento disciplinare nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente. Gli accertamenti istruttori sono svolti dalla Giunta regionale.
Conclusi gli accertamenti gli atti sono trasmessi alla commissione di cui all’ Sito esternoart. 4, terzo comma, della L. 25 gennaio 1982, n. 17 , la quale decide con provvedimento motivato il proscioglimento ovvero la sanzione da irrogare.
Per lo svolgimento del procedimento disciplinare, sia nel corso degli accertamenti istruttori che innanzi alla commissione suddetta, si osservano in quanto applicabili, le norme sullo stato giuridico del personale della Regione Toscana.
La sospensione del servizio, disposta ai sensi del primo comma, cessa di avere efficacia qualora entro il termine di 180 giorni dal relativo provvedimento non sia stata esercitata l’azione penale ovvero non si sia concluso il procedimento disciplinare.
La Giunta regionale, non appena ricevuta la notificazione della decisione della suddetta commissione, immediatamente provvede in caso di proscioglimento a revocare la sospensione del servizio se ancora efficace, ovvero ad irrogare la sanzione decisa dalla commissione.
La Giunta regionale dispone tutti i provvedimenti sopra indicati nel rispetto dell’ art. 62, secondo comma, dello Statuto.
Art. 5
- Procedimento
Qualora da fatti commessi da dipendenti in contravvenzione ai doveri del proprio ufficio risulti il fondato sospetto che tali fatti siano in connessione con un’azione di interferenza sull’esercizio delle funzioni dell’amministrazione regionale da parte di un’associazione segreta ai sensi dell’ Sito esternoart. 1 della L. 25 gennaio 1982 n. 17 e qualora per tale associazione non sia stata emessa la sentenza irrevocabile di cui all’ art. 3 della legge medesima, ferma per i fatti commessi l’applicazione delle norme sui provvedimenti disciplinari e sul relativo procedimento previste dalla L.R. 6 settembre 1973 n. 54 e successive modificazioni, la Giunta regionale è tenuta ad inviare immediatamente gli atti alla autorità giudiziaria comunicando tutti gli elementi di sospetto.
Al momento in cui, sulla base di tali od altri elementi, l’autorità giudiziaria eserciti l’azione penale per fatti previsti dalla Sito esternolegge 25 gennaio 1982 n. 17 , la Giunta regionale, ove non abbia provveduto ai sensi dell’ Sito esternoart. 67 della legge 5 settembre 1973 n. 54 può sospendere dal servizio i dipendenti sottoposti al provvedimento giudiziario.
Art. 6
- Adempimenti
Gli organi competenti degli enti presso i quali presti servizio personale regionale, gli organi dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti, degli enti di cui all’ art. 2, secondo comma, nonché delle società di cui all’ art. 57, quarto comma dello Statuto e degli enti e società concessionari di pubblici servizi in forza di provvedimenti regionali, ancorché emanati dagli enti locali per delega regionale, che vengono in possesso degli elementi di sospetto di cui agli artt. 4 e 5 della presente legge, applicano quanto disposto nei citati articoli secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

Note del Redattore:

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Pubblicata nel BU 7 settembre 1983, n. 42, parte prima.

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V. BU 30 novembre 1983, n. 55, parte prima, "Errata corrige".

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Articolo abrogato con l.r. 6 novembre 2012, n. 61 , art. 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.