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Art. 1
Nell’ambito delle attività volte alla promozione della iniziativa culturale in Toscana, in riferimento all’ art. 4 dello Statuto ed all’ Sito esternoart. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 , la Regione Toscana promuove la costituzione della Fondazione "MEDIATECA REGIONALE TOSCANA - M.R.T." con sede in Firenze.
La Mediateca Regionale Toscana viene costituita per la realizzazione dei seguenti compiti:
- conservazione, restauro e diffusione del patrimonio audiovisivo toscano;
- assistenza tecnica a sostegno di attività culturali audiovisive realizzate in Toscana da Enti, Istituti ed organismi aventi finalità culturali ed educative;
- ricerca e sperimentazione audiovisiva;
- documentazione audiovisiva di attività culturali prodotte in Toscana.
Art. 2
Il Consiglio regionale approva con propria deliberazione lo Statuto della Fondazione(2)

V. Del. C. 14 luglio 1998, n. 207: "L.R. 20/1983 - Approvazione nuovo Statuto della Fondazione Mediateca regionale toscana", già approvato con Del. C. 14 giugno 1983, n. 415 e successivamente modificato ed integrato con Del. C. 26 luglio 1983, n. 415 controdeduzioni, con Del. C. 5 febbraio 1992, n. 75, approvato con Del. C. 14 luglio 1998, n. 207 e con Del. C. 23 aprile 2002, n. 69.

; la Giunta regionale ed il Presidente della Regione, nell’ambito delle rispettive competenze, compiono gli atti necessari per la costituzione e il funzionamento della Fondazione stessa.
Art. 3
La Regione Toscana eroga L. 100.000.000 (cento milioni) per la costituzione del patrimonio della Fondazione.
La Regione può altresì assegnare proprio personale per l’espletamento dei compiti della Fondazione.
Art. 4
L’onere complessivo di L. 120.000.000 derivante dalla presente legge trova copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 134 della L.R. 6 maggio 1977, n. 28 , nelle quote non utilizzate dei fondi globali iscritte per L. 20.000.000 al Cap. 60000 e per Lire 100.000.000 al Cap. 60100 del bilancio di previsione dell’anno finanziario 1982.
Ai sensi dell’ art. 135 della legge regionale citata al precedente capoverso, gli stanziamenti delle nuove spese sono assegnate al bilancio del corrente esercizio ai seguenti capitoli:
Omissis.
Art. 5
"Nell’ambito del Dipartimento Istruzione e Cultura vengono esercitati i seguenti compiti:
a) coordinamento delle produzioni cinematografiche ed audiovisive realizzate per iniziativa della Regione;
b) promozione e diffusione dei film e degli audiovisivi suddetti anche avvalendosi della struttura della Mediateca Regionale Toscana".

Note del Redattore:

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Pubblicato nel BU 11 maggio 1983, n. 23, parte prima.

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V. Del. C. 14 luglio 1998, n. 207: "L.R. 20/1983 - Approvazione nuovo Statuto della Fondazione Mediateca regionale toscana", già approvato con Del. C. 14 giugno 1983, n. 415 e successivamente modificato ed integrato con Del. C. 26 luglio 1983, n. 415 controdeduzioni, con Del. C. 5 febbraio 1992, n. 75, approvato con Del. C. 14 luglio 1998, n. 207 e con Del. C. 23 aprile 2002, n. 69.

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Comma soppresso con L.R. 29 dicembre 1983 , art. 5, lett. b); detta legge è stata poi abrogata con L.R. 31 dicembre 1984, n. 75 , art. 5 (che conferma la soppressione del comma a cui si riferisce la presente nota).

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La l.r. 31 luglio 2008, n. 42 , dispone che dalla data di cui all’art. 4, comma 3 è abrogata la l.r. 20/1983. L’art. 4, comma 3, così recita: ...”dalla data della cancellazione di MRT dal registro delle persone giuridiche private conseguente alla fusione per incorporazione in FST cessa il contributo regionale a MRT di cui alla legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75 (Contributi alle fondazioni Orchestra regionale Toscana, Toscana spettacolo e Mediateca regionale toscana) e lo stesso è devoluto a FST ”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.