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Legge regionale 31 dicembre 1982, n. 96

Procedure amministrative per l'estinzione delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza.(1)

Pubblicata nel B.U. 7 gennaio 1983, n. 2, parte unica.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 7 gennaio 1982

Art. 9
Le funzioni delle istituzioni estinte sono esercitate dagli enti destinatari in conformità alle linee programmatiche regionali e, quando ente destinatario è il comune, a norma degli articoli 29 e seguenti della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 e successive modificazioni.
Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito in proprietà ai sensi della presente legge nonché i corrispettivi delle loro alienazioni e trasformazioni rimangono specificatamente vincolati ai servizi sociali.
I proventi netti derivanti dall'amministrazione dei beni acquisiti a seguito dell'estinzione debbono essere portati ad incremento dei fondi di bilancio iscritti per lo svolgimento di attività assistenziali degli enti destinatari.

Note del Redattore:

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Pubblicata nel B.U. 7 gennaio 1983, n. 2, parte unica.

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Articolo abrogato con L.R. 3 ottobre 1997, n. 72 , art. 67.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.