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Legge regionale 31 dicembre 1982, n. 96

Procedure amministrative per l'estinzione delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza.(1)

Pubblicata nel B.U. 7 gennaio 1983, n. 2, parte unica.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 7 gennaio 1982

Art. 6
Il personale di ruolo o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso l' I.P.A.B. è assegnato con il provvedimento di estinzione agli enti ai quali sono attribuiti i beni della istituzione a norma degli articoli 3 e 4 della presente legge.
Gli enti subentrano altresì nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d'opera in corso alla data del trasferimento del personale di cui al comma precedente.
Al personale di cui al primo comma continuano ad applicarsi provvisoriamente, fino all'inquadramento nei ruoli organici del personale degli enti di rispettiva destinazione, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico vigenti nell'istituzione di provenienza alla data del trasferimento.

Note del Redattore:

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Pubblicata nel B.U. 7 gennaio 1983, n. 2, parte unica.

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Articolo abrogato con L.R. 3 ottobre 1997, n. 72 , art. 67.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.