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Legge regionale 31 dicembre 1982, n. 96

Procedure amministrative per l'estinzione delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza.(1)

Pubblicata nel B.U. 7 gennaio 1983, n. 2, parte unica.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 7 gennaio 1982

Art. 4
Con il provvedimento di estinzione di cui al precedente art. 1, il Consiglio regionale individua l'ente pubblico, e di norma il comune, al quale sono trasferiti il personale e la proprietà dei beni. Esso subentra nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti i beni e loro pertinenze, oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti.
Nel caso in cui i beni della istituzione estinta siano destinati a più Enti, fra i medesimi vengono ripartiti pro-quota, in ragione del valore dei beni ricevuti, gli oneri passivi gravanti sul patrimonio dell' I.P.A.B.
Nell'ipotesi considerata al comma precedente il personale viene trasferito con preferenza all'ente in cui sono assegnate le strutture presso le quali ciascun dipendente di norma presta servizio.

Note del Redattore:

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Pubblicata nel B.U. 7 gennaio 1983, n. 2, parte unica.

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Articolo abrogato con L.R. 3 ottobre 1997, n. 72 , art. 67.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.