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Legge regionale 31 dicembre 1982, n. 96

Procedure amministrative per l'estinzione delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza.(1)

Pubblicata nel B.U. 7 gennaio 1983, n. 2, parte unica.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 7 gennaio 1982

Art. 3
L'organo di amministrazione dell' I.P.A.B., mediante l'atto deliberativo con il quale promuove l'estinzione e comunque entro i 30 giorni successivi al termine di cui al terzo comma dell'art. 2, provvede altresì a:
a) la rilevazione, secondo le modalità stabilite dagli articoli 3 e 4 del Regolamento di Contabilità approvato con R.D. 5-2-1891, n. 99, della consistenza patrimoniale desunta dagli inventari presso l'Ente, da iscrizioni catastali o ipotecarie o da trascrizione sui registri immobiliari; l'elencazione e catalogazione, nonché‚ la identificazione dei beni patrimoniali appartenenti alle II.PP.AA.BB. raggruppate, anche essi descritti, catalogati e distinti secondo la pertinenza a ciascuna I.P.A.B.;
b) la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, eventualmente distinti secondo la pertinenza delle II.PP.AA.BB. raggruppate;
c) la ricognizione del personale dipendente, di ruolo e non di ruolo, in servizio alla data dell'atto deliberativo, mediante la formazione di un elenco nominativo dal quale risultino per ciascun dipendente, oltre ai dati anagrafici, la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la qualifica e il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale in atto.
In caso di mancata funzionalità o di inadempienza anche parziale da parte degli organi amministrativi, per le rilevazioni e ricognizioni di cui al 1° comma per gli adempimenti di cui all'articolo 5, il comune nomina un commissario ai sensi della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Note del Redattore:

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Pubblicata nel B.U. 7 gennaio 1983, n. 2, parte unica.

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Articolo abrogato con L.R. 3 ottobre 1997, n. 72 , art. 67.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.